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fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - Cass. n. 3181/2014

Azione revocatoria fallimentare - Rimesse in conto corrente bancario - Onere della banca convenuta di produrre in giudizio la documentazione bancaria a dimostrazione della copertura del conto - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 3181 del 12/02/2014

La banca convenuta in giudizio con azione revocatoria fallimentare avente ad oggetto le rimesse sul conto corrente operate dal fallito, non ha l'onere, né in base all'art. 119 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, né in base al principio di buona fede, di produrre la documentazione bancaria allo scopo di dimostrare quale fosse la situazione del conto al momento delle rimesse, fermo restando l'obbligo di provvedere alla relativa esibizione ove questa sia ordinata dal giudice.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 3181 del 12/02/2014

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