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Cessazione della materia del contendere – Cass. n. 5997/2022

Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni - Delibera condominiale - Cessazione della materia del contendere - Ravvisabilità in caso di seconda delibera - Contenuto - Decisione - Conformità alle richieste del condomino impugnante - Necessità - Fondamento.

 

In caso di impugnazione della delibera condominiale, la cessazione della materia del contendere può ravvisarsi soltanto quando il secondo deliberato modifichi le decisioni del primo in senso conforme a quanto richiesto dal condomino che impugna e non anche quando reiteri o comunque adotti una decisione nello stesso senso della precedente, presupponendo la stessa il sopravvenire di una situazione che consenta di ritenere risolta o superata lite insorta tra le parti, sì da comportare il venir meno dell'interesse a una decisione sul diritto sostanziale dedotto in giudizio.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5997 del 23/02/2022 (Rv. 664186 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2377, Cod_Civ_art_1137

 

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Cassazione

5997

2022