Skip to main content

Giudizio di scioglimento della comunione – Cass. n. 1065/2022

Comunione dei diritti reali - comproprietà indivisa (nozione, caratteri, distinzioni) - scioglimento - Giudizio di divisione introdotto sul presupposto dell'incontroversa comune appartenenza dei beni tra i condividenti - Sentenza di primo grado contenente l'erronea declaratoria di inammissibilità della domanda - Potere del giudice di appello di ordinare alle parti la produzione di copia della relazione notarile relativa agli immobili da dividere, già acquisita dinanzi al primo giudice, ma non rinvenibile nel fascicolo dell'appellante - Sussistenza - Fondamento.

 

Nel giudizio di scioglimento della comunione, quando la comune appartenenza dei beni sia incontroversa tra i condividenti, il giudice di appello, dinanzi al quale sia stata impugnata la sentenza che abbia erroneamente dichiarato inammissibile la domanda di divisione, non può rigettare il gravame sul rilievo della mancata estrazione, da parte dell'appellante, della copia della relazione notarile relativa agli immobili da dividere, già acquisita dinanzi al primo giudice, ma non rinvenibile nel fascicolo di parte; invero, la documentazione mancante non integra la prova di un fatto favorevole ad una parte e sfavorevole all'altra, ma ridonda a vantaggio di tutti i condividenti, ai quali la domanda di divisione è comune, sicché il giudice di appello, qualora ritenga di non poterne prescindere, può ordinarne alle parti la produzione anche nel corso delle operazioni divisionali, avuto riguardo all'esigenza di reiterare il riscontro documentale, già dato in primo grado, di una comune appartenenza pacifica e incontroversa.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 1065 del 14/01/2022 (Rv. 663570 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_786

 

Corte

Cassazione

1065

2022