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Litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari – Cass. n. 992/2022

Comunione dei diritti reali - comproprietà indivisa (nozione, caratteri, distinzioni) - azioni giudiziarie - lite tra comproprietari e terzi - litisconsorzio necessario - Azione ex art. 938 c.c. esperita da uno dei comproprietari del fondo - Litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari - Esclusione - Fondamento.

 

L'azione tendente all'acquisto della porzione del fondo attiguo occupata, ai sensi dell'art. 938 c.c., può essere proposta anche da uno solo dei comproprietari del fondo confinante, essendo diretta esclusivamente all'accertamento dell'occupazione in buona fede del fondo attiguo, senza che l'immobile in comunione ne possa risultare modificato "in peius".

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 992 del 14/01/2022 (Rv. 663567 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0938, Cod_Proc_Civ_art_102

 

Corte

Cassazione

992

2022