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Diritto dei comunisti ai frutti dovuti dal comproprietario utilizzatore del bene – Cass. n. 21906/2021

Comunione dei diritti reali - comproprietà indivisa (nozione, caratteri, distinzioni) - scioglimento - Diritto dei comunisti ai frutti dovuti dal comproprietario utilizzatore del bene - Prescrizione - Decorrenza - Dal momento della divisione - Fondamento.

 

La prescrizione del diritto dei comunisti ai frutti dovuti loro dal comproprietario utilizzatore del bene comune decorre soltanto dal momento della divisione e, cioè, dal tempo in cui si è reso (o si sarebbe dovuto rendere) il conto, non essendo configurabile, con riguardo a tali crediti, un'inerzia del creditore cui possa riconnettersi un effetto estintivo, giacché è appunto dalla divisione che traggono origine l'obbligo della resa dei conti, con decorrenza dal momento in cui è sorta la comunione, nonché l'esigenza dell'imputazione alla quota di ciascun comunista delle somme di cui è debitore verso i condividenti.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 21906 del 30/07/2021 (Rv. 661955 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0723, Cod_Civ_art_1116, Cod_Civ_art_2935