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Amministratore revocato giudizialmente – Cass. n. 19436/2021

Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - amministratore - Amministratore revocato giudizialmente - Obbligo di rendiconto - Sussistenza - Regime di "prorogatio" o "perpetuatio" dell'amministrazione revocato - Esclusione - Fondamento.

 

L'amministratore del condominio, che sia stato revocato dall'autorità giudiziaria, è tenuto, ai sensi dell'art. 1713 c.c., a rendere il conto della sua gestione e a rimettere ai condomini tutto ciò che ha in cassa, indipendentemente dall'esercizio cui le somme si riferiscono, ancorché non operi, in tal caso, alcuna "perpetuatio" o "prorogatio" di poteri in capo ad esso, non essendo ravvisabile una presunta volontà conforme dei condomini in tal senso ed essendo anzi la revoca espressione di una volontà contraria alla conservazione dei poteri di gestione.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 19436 del 08/07/2021 (Rv. 661697 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1713, Cod_Civ_art_1129, Cod_Civ_art_1130, Cod_Civ_art_1135, Cod_Civ_art_1136, Cod_Civ_art_1137

 

Corte

Cassazione

19436

2021