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Compiti dell'amministratore - regolamento condominiale – Cass. n. 21562/2020

Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio - legittimazione dell'amministratore - Compiti dell'amministratore - Osservanza del regolamento condominiale - Conseguenze - Azione per ottenere che un condomino non adibisca la propria unità immobiliare ad attività vietata dal regolamento - Legittimazione dell'amministratore - Sussistenza - Deliberazione assembleare - Necessità - Esclusione - Fondamento - Maggioranza di cui all'art. 1136 c. c. - Irrilevanza.

L'amministratore di condominio, essendo tenuto a curare l'osservanza del regolamento di condominio ex art. 1130, comma 1, n. 1, c.c., è legittimato ad agire e a resistere in giudizio per ottenere che un condomino non adibisca la propria unità immobiliare ad attività vietata dal regolamento condominiale contrattuale (nella specie, attività alberghiera), senza la necessità di una specifica deliberazione assembleare assunta con la maggioranza prevista dall'art. 1136, comma 2, c.c., la quale è richiesta soltanto per le liti attive e passive esorbitanti dalle incombenze proprie dell'amministratore stesso.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 21562 del 07/10/2020 (Rv. 659320 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1130_1 Cod_Civ_art_1131, Cod_Civ_art_1136

corte

cassazione

21562

2020