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Condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 5611 del 26/02/2019

Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni - deliberazioni annullabili - Legittimazione ad agire del condomino dissenziente, assente od astenuto - Prova del dissenso, dell'assenza o dell'astensione - Onere a carico dello stesso condomino - Assenza di legittimazione - Rilievo d'ufficio - Ammissibilità.

In tema di impugnazione di delibere condominiali annullabili, la legittimazione ad agire spetta al condomino che sia stato assente all'assemblea nel corso della quale la delibera contestata è stata assunta o che, se presente, abbia espresso in merito il suo dissenso o si sia astenuto, ricadendo sullo stesso l'onere di provare tali circostanze. Il difetto di detta legittimazione può, invece, essere rilevato d'ufficio dal giudice ed il relativo accertamento non è soggetto a preclusioni, non potendosi accordare la facoltà di opporre la menzionata delibera a chi non ne abbia titolo.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 5611 del 26/02/2019

Cod_Civ_art_1137, Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_075, Cod_Proc_Civ_art_081

CONDOMINIO

ASSEMBLEA DEI CONDOMINI