Skip to main content

Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 22678 del 27/09/2017

Impugnazione di delibera condominiale – Motivo di nullità proposto per la prima volta in appello - Inammissibilità - Conversione in eccezione di nullità - Necessità - Esaminabilità - Rilievo officioso della questione - Ammissibilità.

In tema di impugnazione delle delibere condominiali trova applicazione il principio dettato in materia di contratti secondo cui la richiesta di accertamento, per la prima volta in appello, di un motivo di nullità diverso da quelli proposti in primo grado è inammissibile, a ciò ostando il divieto di "nova" ex art. 345, comma 1, c.p.c., salva la possibilità per il giudice del gravame - obbligato comunque a rilevare d'ufficio ogni possibile causa di nullità - di convertirla ed esaminarla come eccezione di nullità legittimamente formulata dall'appellante, ai sensi dell'art. 345, comma 2, c.p.c.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 22678 del 27/09/2017

CONDOMINIO

ASSEMBLEA DEI CONDOMINI