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sopraelevazione - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 5039 del 28/02/2013

"Altana" o "belvedere" - Nozione - Disciplina della sopraelevazione di cui all'art. 1127 cod. civ. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Limiti all'uso del tetto comune - Configurabilità. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 5039 del 28/02/2013

In tema di condominio negli edifici, non costituisce "nuova fabbrica" in sopraelevazione, agli effetti dell'art. 1127 cod. civ., la cosiddetta "altana" (denominata anche "belvedere"), struttura tipica dei palazzi veneziani consistente in una piattaforma o loggetta, di regola in legno, realizzata sulla sommità del fabbricato, la quale a differenza delle terrazze e dei balconi, normalmente non sporge dal corpo principale dell'edificio, dando luogo ad un intervento che non comporta lo spostamento in alto della copertura, mediante occupazione della colonna d'aria sovrastante il medesimo fabbricato, quanto, piuttosto, la modifica della situazione preesistente, attuata attraverso una diversa ed esclusiva utilizzazione di una parte del tetto comune, con relativo potenziale impedimento all'uso degli altri condomini.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 5039 del 28/02/2013

CONDOMINIO

SOPRAELEVAZIONE