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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio - legittimazione dell'amministratore - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 16260 del 03/08/2016

Opposizione a decreto ingiuntivo - Legittimazione - Amministratore di condominio - Autorizzazione o ratifica da parte dell'assemblea - Necessità - Esclusione - Condizioni.

L'amministratore di condominio, senza necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea, può proporre opposizione a decreto ingiuntivo, nonché impugnare la decisione del giudice di primo grado, per tutte le controversie che rientrino nell'ambito delle sue attribuzioni ex art. 1130 c.c., quali quelle aventi ad oggetto il pagamento preteso nei confronti del condominio dal terzo creditore in adempimento di un'obbligazione assunta dal medesimo amministratore per conto dei partecipanti, ovvero per dare esecuzione a delibere assembleari, erogare le spese occorrenti ai fini della manutenzione delle parti comuni o l'esercizio dei servizi condominiali.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 16260 del 03/08/2016