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Patto di quota lite - Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Patelli), sentenza n. 286 del 28 giugno 2024

sempre illecito l’accordo che preveda compensi manifestamente sproporzionati

Quand’anche stipulato durante la finestra temporale di liceità civilistica del patto di quota lite, l’accordo sul compenso professionale non può derogare al divieto deontologico di cui all’art. 29 co. 4 cdf, con conseguente sindacabilità in sede disciplinare dell’accordo stesso allorché preveda compensi manifestamente sproporzionati in relazione all’attività svolta

(Nel caso di specie, la cliente conferiva mandato all’avvocato al fine di ottenere il risarcimento dei danni sofferti a causa del decesso del marito in un sinistro stradale, all’uopo sottoscrivendo nell’anno 2009 un accordo con cui riconosceva al professionista un compenso pari al 50% del risultato ottenuto, ovvero la somma di € 329.000. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per anni uno).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Patelli), sentenza n. 286 del 28 giugno 2024