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Patto di quota lite - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 351 del 27 settembre 2024

Illegittimo determinare il compenso dell’avvocato come percentuale su quanto ricaverà il cliente in caso di vittoria


Dal combinato disposto del terzo (1) e del quarto (2) comma dell’art. 13 L. n. 247/2012, si ricava che il compenso dell’avvocato può essere pattuito quale percentuale rapportata al valore dei beni o degli interessi litigiosi, ma non può essere commisurato al risultato pratico dell’attività svolta (c.d. “patto di quota lite”).

La ratio del divieto in parola è quella tutelare l’interesse del cliente e la dignità della professione forense, enfatizzando il distacco del legale dagli esiti della lite, al fine di evitare la commistione di interessi tra il cliente e l’avvocato che invece si avrebbe qualora il compenso fosse collegato, in tutto o in parte, all’esito della lite, con conseguente trasformazione del rapporto professionale da rapporto di scambio a rapporto associativo, con una non consentita partecipazione del professionista agli interessi pratici esterni della prestazione (Nel caso di specie, il compenso professionale era stato fissato nel 15% delle somme che sarebbero state incassate dall’assicurazione).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 351 del 27 settembre 2024