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Prescrizione disciplinare e conflitto di interessi - Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Consales), sentenza n. 395 del 28 ottobre 2024

l’illecito ha natura permanente

L’attività svolta dall’avvocato in conflitto di interessi (art. 24 cdf) costituisce illecito permanente, sicché la prescrizione della relativa azione disciplinare decorre solo dalla cessazione della permanenza stessa, ossia dalla data di cessazione della condotta per rinuncia o revoca del mandato, ovvero per conclusione dell’incarico.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Consales), sentenza n. 395 del 28 ottobre 2024