Mancato invio del Modello 5 a Cassa Forense: la sospensione amministrativa è provvedimento autonomo rispetto al procedimento disciplinare
Il mancato invio del Mod. 5 a Cassa forense comporta la sospensione (non disciplinare) dell’iscritto a tempo indeterminato da parte del Consiglio dell’Ordine (art. 17, co. 5, L. n. 576/1980), ferma restando l’autonoma e ulteriore rilevanza deontologica del comportamento stesso (art. 70 cdf).
L’omesso invio del Mod. 5 a Cassa forense costituisce condotta illecita di natura permanente, sicché il dies a quo prescrizionale inizia a decorrere dalla data in cui cessa la condotta omissiva e cioè dalla data in cui l’avvocato provvede ad inviare la prevista dichiarazione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Talerico), sentenza n. 417 del 13 novembre 2024