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Obbligo di formazione continua - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 136 del 18 aprile 2024

La generica formazione in proprio non è sufficiente ad assolvere l’obbligo deontologico

L’obbligo di formazione non può ritenersi assolto mediante l’autoreferenziale richiamo ad una generica attività formativa svolta in proprio su materie di interesse.

L’obbligo di formazione continua è posto a tutela della collettività

L’obbligo formativo ha fonte normativa, è conforme a Costituzione e tutela la collettività garantendo la qualità e la competenza dell’iscritto all’albo, ai fini del concorso degli avvocati al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale.

L’intensa attività lavorativa non scrimina l’inadempimento al dovere di formazione e aggiornamento professionale

L’obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell’iscrizione nell’albo e non subisce deroga né attenuazioni nel caso di impegni professionali ritenuti tanto assorbenti da precludere -in thesi- la stessa possibilità materiale di acquisire i “crediti formativi” richiesti giacché, diversamente ragionando, detto obbligo finirebbe per dover essere adempiuto con le modalità regolamentari previste solo dall’iscritto all’albo che svolga la propria attività in modo marginale, episodico e discontinuo, ovvero attribuendo una inammissibile discrezionalità al singolo iscritto nell’acquisizione dei crediti previsti.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Napoli), sentenza n. 136 del 18 aprile 2024