Gli avvocati degli enti pubblici non possono svolgere attività di gestione amministrativa - Avvocati di enti pubblici: i requisiti per l’iscrizione all’elenco speciale dell’albo professionale - L’avvocato di ente pubblico può trattare esclusivamente gli affari legali del proprio ufficio
Gli avvocati degli enti pubblici non possono svolgere attività di gestione amministrativa
Gli avvocati degli Enti pubblici devono occuparsi, in autonomia e indipendenza da ogni altro ufficio, esclusivamente della trattazione degli affari legali dell’ente, con esclusione di ogni attività di gestione amministrativa, allo scopo di evitare qualsiasi rischio di condizionamento nell’esercizio della sua attività professionale.
Avvocati di enti pubblici: i requisiti per l’iscrizione all’elenco speciale dell’albo professionale
L’iscrizione nell’Elenco Speciale annesso all’Albo, nei limiti consentiti dall’art. 18 L. n. 247/2012 (già art. 3 R.D.L. n. 1578/1933), presuppone il concorso di tre elementi imprescindibili: (i) deve esistere, nell’ambito strutturale dell’ente pubblico, un ufficio legale che costituisca un’unità organica autonoma; (ii) colui che richiede l’iscrizione – in possesso, ovviamente, del titolo abilitativo all’esercizio professionale (condictio facti soggettiva) – faccia parte dell’ufficio legale e sia incaricato di svolgervi tale attività professionale, limitatamente alle cause ed agli affari propri dell’ente; infine, (iii) la destinazione del dipendente-avvocato a svolgere l’attività professionale presso l’ufficio legale deve realizzarsi mediante il suo stabile inquadramento.
Costituiscono, poi, corollari di tali principi le ulteriori circostanze costituite dalla sostanziale estraneità del richiedente rispetto all’apparato amministativo - burocratico dell’Ente in posizione di indipendenza e di autonomia, con esclusione di ogni attività di gestione allo scopo di evitare qualsiasi rischio di condizionamento nell’esercizio della sua attività professionale.
L’avvocato di ente pubblico può trattare esclusivamente gli affari legali del proprio ufficio
L’iscritto alla sezione speciale degli avvocati addetti agli uffici legali degli enti pubblici non può svolgere attività professionale a favore di soggetti diversi dal proprio ente, la quale presuppone l’iscrizione all’albo ordinario.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. Rivellino), sentenza n. 59 del 10 marzo 2025