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Procedimento disciplinare avviato d’ufficio - Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Di Campli), sentenza n. 64 del 10 marzo 2025

L’azione disciplinare è obbligatoria ed è attivabile anche d’ufficio (quindi anche in assenza di esposto) - Procedimento disciplinare avviato d’ufficio: la comunicazione iniziale al Segnalato da parte del COA - Segnalazione disciplinare d’ufficio ai danni dello stesso COA segnalante: escluso il conflitto di interessi (che ne imporrebbe l’astensione)

L’azione disciplinare è obbligatoria ed è attivabile anche d’ufficio (quindi anche in assenza di esposto)
Ai sensi degli artt. 29, 50 e 51 L. n. 247/2012 nonché dell’art. 11 Reg. CNF n. 2/2014, il COA ha il potere-dovere di promuovere d’ufficio l’azione disciplinare anche sul presupposto della sola conoscenza dei fatti di pubblica notorietà o di semplici informazioni, sicché l’esercizio di tale potere non è condizionato dalla tipologia della fonte della notizia dell’illecito disciplinare rilevante.

Procedimento disciplinare avviato d’ufficio: la comunicazione iniziale al Segnalato da parte del COA
Anche nel caso di segnalazione disciplinare d’ufficio (artt. 29, 50 e 51 L. n. 247/2012 nonché dell’art. 11 Reg. CNF n. 2/2014), nel trasmettere gli atti al CDD, il COA provvede ad avvisare l’iscritto dell’avvio del procedimento, invitandolo a presentare sue deduzioni entro il termine di venti giorni (art. 50 co. 4 L. n. 247/2012).
Tuttavia, qualora a tale adempimento provveda -irritualmente- non il COA segnalante ma il CDD, tale divaricazione dal modello procedimentale ordinario non è causa di nullità del procedimento stesso né della relativa decisione qualora non abbia inciso, in concreto, sulle garanzie difensive del Segnalato (come nella specie).

Segnalazione disciplinare d’ufficio ai danni dello stesso COA segnalante: escluso il conflitto di interessi (che ne imporrebbe l’astensione)
Nel caso di segnalazione disciplinare d’ufficio per (potenziale) illecito deontologico perpretrato ai danni dello stesso COA segnalante, questi è tenuto a trasmettere gli atti al CDD, non sussistendo un conflitto di interessi che ne imporrebbe l’astensione ex art. 6-bis L. n. 241/1990 (secondo cui «Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale») giacché la disposizione de qua si riferisce a soggetti la cui attività sia idonea ad influire sulle successive determinazioni amministrative mentre qui la segnalazione del COA appare del tutto neutra rispetto alle valutazioni che spettano all’Organo distrettuale (Nella specie, oggetto della segnalazione disciplinare al CDD era una missiva ritenuta offensiva e indirizzata al COA segnalante stesso).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Di Campli), sentenza n. 64 del 10 marzo 2025