Inammissibile l’impugnazione contenente solo mere illazioni sull’asserita parzialità del giudice disciplinare
Il ricorso avverso la decisione del Consiglio territoriale deve contenere, a pena di inammissibilità, le specifiche ragioni di censura del provvedimento contestato, sia dei suoi contenuti fattuali sia con riferimento agli errori procedimentali o di diritto che abbiano determinato la non corrispondenza del procedimento o della decisione alle formalità del rito e/o alla corretta applicazione dei principi deontologici alla fattispecie esaminata, perciò non essendo all’uopo sufficiente limitarsi ad una diversa ricostruzione o interpretazione dei fatti oggetto di incolpazione né tantomeno limitarsi a censurare l’asserita erroneità della decisione impugnata perché in thesi dovuta ad un preteso atteggiamento persecutorio e discriminatorio del giudice disciplinare nei confronti dell’incolpato senza tuttavia indicare quali sarebbero i “vizi” della decisione impugnata e perché le motivazioni contenute nella stessa dovrebbero essere ritenute errate.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 luglio 2017, n. 83