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.Il nuovo codice deontologico forense 2014

Il nuovo codice deontologico forense 2014

Il nuovo codice deontologico forense 2014  

Il nuovo codice si compone di settantré (73) articoli raccolti in sette (7) titoli:

il primo (artt. 1-22) individua i principi generali;

il secondo (artt. 23-37) è riservato ai rapporti con il cliente e la parte assistita;

il terzo (artt. 38-45) si occupa dei rapporti tra colleghi;

il quarto (artt. 46-62) attiene ai doveri dell’avvocato nel processo;

il quinto (artt. 63-68) concerne i rapporti con terzi e controparti;

il sesto (artt. 69-72) concerne i rapporti con le Istituzioni forensi;

il settimo (art. 73) contiene la disposizione finale.

Il primo titolo è dedicato ai Principi generali , tra i quali quello di indipendenza e autonomia e di leale concorrenza; di diligenza (qualità della prestazione) e di competenza, di aggiornamento e formazione continua; il dovere di adempimento di ogni onere fiscale, previdenziale, assicurativo, contributivo. Le informazioni sull’attività professionale dovranno essere coerenti con lo scopo di tutelare l’affidamento della collettività.

Si segnala l’inversione, rispetto all’attuale codice, tra il titolo II ( Rapporti con i colleghi ) ed il III ( Rapporti con il cliente e la parte assistita ) nel senso di dare precedenza a quest’ultimo, proprio a sottolineare la vocazione pubblicistica delle norme. Sono inoltre introdotti due nuovi titoli dedicati ai Doveri dell’avvocato nel processo e ai Rapporti con le istituzioni forensi.

Nei Rapporti con i clienti e parte assistita viene scandito il momento della nascita del rapporto professionale, con gli obblighi informativi che ne conseguono (prevedibile durata causa-oneri- preventivo scritto se richiesto- estremi della polizza assicurativa-possibilità di avvalersi della mediazione), e della libera pattuizione del compenso. L’avvocato non deve consigliare azioni inutilmente gravose e deve emettere documento fiscale ad ogni versamento ricevuto. Viene ribadito il divieto di accaparramento di clientela. Il dovere di corretta informazione prevede che l’avvocato fornisca informazioni sulla propria attività professionale rispettando i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale. Non sono ammesse informazioni comparative né equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti l’attività professionale né l’indicazione di nominativi di professionisti non direttamente o organicamente collegati con lo studio dell’avvocato. L’informazione è ammessa con ogni mezzo, ma il sito web deve avere dominio proprio senza re-indirizzamento, direttamente riconducibile all’avvocato, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipi, previa comunicazione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza della forma e del contenuto del sito stesso. Non sono ammessi banner pubblicitari.

Il III titolo è dedicato ai Rapporti con i colleghi . Nel proprio studio l’avvocato dovrà favorire la crescita formativa dei propri collaboratori, compensandone in maniera adeguata la collaborazione, tenendo conto dell’utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio. Ai praticanti dovrà assicurare l’effettività e la proficuità della pratica forense e, fermo l’obbligo del rimborso delle spese, riconoscergli, dopo il primo semestre di pratica, un compenso adeguato.
L’introduzione del titolo Doveri dell’avvocato nel processo ha il compito di sistematizzare previsioni sparse in diversi ambiti. In questo contesto, è stata inserita una norma dedicata all’ascolto del minore per assicurare la maggior correttezza in un ambito particolarmente delicato.

Anche nuove facoltà -come la notifica in proprio- o nuovi sistemi organizzativi conteranno su un presidio disciplinare ad hoc per favorirne l’applicazione. In merito al titolo Rapporti con le Istituzioni forensi si segnala l’ obbligo di collaborazione dell’avvocato iscritto ma soprattutto viene sanzionata pesantemente l’ attività volte a favorire candidati durante l’esame di abilitazione, soprattutto da parte dell’avvocato-commissario d’esame.

Il nuovo Codice deontologico entrerà in vigore 60 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. (comunicato del cnf - sito web www.cnf.it)