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.La deontologia in generale

La deontologia in generale

 La deontologia (il cui nome deriva dal greco “deon”, dovere), intesa in senso lato, è l’insieme dei principi morali che debbono essere seguiti nello svolgimento di una determinata attività.

La deontologia, riguardata in senso stretto, è l’insieme dei doveri morali che debbono essere osservati nello svolgimento delle professioni intellettuali regolamentate ai sensi dell’art. 2229 cod. civ., la cui violazione determina riverberi, anche di natura sostanziale, nella sfera soggettiva dell’interessato in ordine all’esercizio professionale.
Per interessato si intende il professionista iscritto nell’albo, nel registro, nell’elenco di un Ordine o Collegio.
La distinzione si impone per una corretta impostazione metodologica, atteso che nella categoria generale rientrano anche quei codici deontologici, comparsi negli ultimi tempi in quasi tutti i settori della vita economica e sociale, che pongono norme di mero indirizzo (ad esempio il codice dei consumatori, il codice dei venditori di multiproprietà, il codice dei mediatori, il codice di banche, di assicurazioni ecc.).

Viceversa, i codici deontologici delle singole professioni regolamentate contengono norme, la cui inosservanza comporta la consumazione di un illecito disciplinare, sanzionato all’esito dello svolgimento di un procedimento.
In considerazione degli effetti pubblicistici della punizione (si pensi alla sospensione, radiazione e cancellazione dall’esercizio professionale), gli organi deputati ad accertare e giudicare le violazioni sono previsti dalla legge, il procedimento disciplinare nelle sue articolazioni è disciplinato dalla legge, le norme deontologiche sono poste dalla legge o da regolamento ai sensi dell’art. 3, comma secondo, delle disposizioni sulla legge in generale del codice civile.

Negli altri casi, invece, nei quali i codici deontologici hanno origine pattizia, in quanto emanati e condivisi dagli associati, l’inosservanza delle norme poste può essere anche non sanzionata o se è sanzionata la pena ha effetti interni e quindi meramente privatistici.

La differenza tra gli uni e gli altri codici deontologici è, dunque, di natura formale e sostanziale.
Ai primi, ovvero a quelli di origine pattizia, il soggetto è libero di prestare o meno adesione; rispetto ai secondi, invece, il professionista ha l’obbligo dell’osservanza in quanto iscritto in un albo, registro o elenco tenuto da un ordine o un collegio.

E’ ovvio che quanto più etica è la professione regolamentata tanto più complesso è il corpus delle norme deontologiche, ovvero dei doveri additivi, sia essi positivi che negativi, che gravano sull’iscritto.

La professione di avvocato è certamente tra le più etiche (unitamente a quella del medico ed oggi anche a quella del giornalista) ed è l’unica che abbia un rilievo costituzionale per quanto scritto nell’art. 24, comma secondo, della Carta fondamentale “La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”.

(dal Volume ORDINAMENTO FORENSE DIRITTI E DOVERI DELL'AVVOCATO a cura di Carlo Bartolini e Domenico Condello (Giappichelli Editore Torino 2010)