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037 Iniziativa per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza- Dlgs 14/2019 (Art. 6 (Iniziativa per la dichiarazione di fallimento) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

Art. 37 Iniziativa per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 (Art. 6 (Iniziativa per la dichiarazione di fallimento) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

Capo IV Accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza

Sezione I Iniziativa per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza

Art. 37 Iniziativa per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza

1. La domanda di accesso a una procedura regolatrice della crisi o dell'insolvenza è proposta con ricorso del debitore.

2. La domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta con ricorso del debitore, degli organi e delle autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa, di uno o più creditori o del pubblico ministero.

----- precedente normativa di riferimento

Art. 6 (Iniziativa per la dichiarazione di fallimento) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Il fallimento è dichiarato su ricorso del debitore, di uno o più creditori o su richiesta del pubblico ministero.

Nel ricorso di cui al primo comma l'istante può indicare il recapito telefax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi previsti dalla presente legge.

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