Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83
Art. 307 Poteri del commissario
1. L'azione di responsabilità contro gli amministratori e i componenti degli organi di controllo dell'impresa o dell'ente in liquidazione, a norma degli articoli 2393, 2394, 2476, primo, sesto, e ottavo comma, 2497 del codice civile, è esercitata dal commissario liquidatore, previa autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione.
2. Per il compimento degli atti previsti dall'articolo 132 di valore indeterminato o superiore a euro 1032,91 e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il commissario deve essere autorizzato dall'autorità predetta, la quale provvede sentito il comitato di sorveglianza.
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Art. 307 Poteri del commissario (1)
1. L'azione di responsabilità contro gli amministratori e i componenti degli organi di controllo dell'impresa o dell'ente in liquidazione, a norma degli articoli 2393, 2394, 2476, «primo, sesto, e ottavo» settimo comma, 2497 del codice civile, è esercitata dal commissario liquidatore, previa autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione.
2. Per il compimento degli atti previsti dall'articolo 132 di valore indeterminato o superiore a euro 1032,91 e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il commissario deve essere autorizzato dall'autorità predetta, la quale provvede sentito il comitato di sorveglianza.
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(1) Decreto legislativo Dlgs n. 147/2020 correttivo al codice:
Art. 33 Modifiche alla Parte Prima, Titolo VII, Capo I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
1. All'articolo 307, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la parola «settimo» è sostituita dalle seguenti:
«primo, sesto, e ottavo».