Corso base abilitante e corso di aggiornamento all’esercizio della professione di mediatore civile e commerciale
Impiego pubblico - Trattamento economico e di quiescenza - Pubblico impiego contrattualizzato - Trattamenti economici accessori - Mancato recepimento nel primo contratto collettivo di comparto - Conseguenze - Cessazione di efficacia - In materia di pubblico impiego privatizzato, ai sensi dell'art. 72 del d.lgs. n. 29 del 1993, la sottoscrizione del primo contratto collettivo di comparto ha determinato la cessazione di efficacia di ogni trattamento economico accessorio, comunque denominato, in esso non espressamente recepito. (Principio affermato in fattispecie relativa all'obbligo comunale di somministrazione del vestiario di servizio, non recepito dal primo contratto collettivo del comparto autonomie locali). Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 3183 del 01/03/2012
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 3183 del 01/03/2012
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla lettura della sentenza impugnata, del ricorso e del controricorso emerge pacificamente in fatto che con ricorso depositato il 12/12/2000, Pa.. Stefano, Ce.. Mauro, Ca.. Massimo, Ci.. Emanuele, Pa.. Michele, Se.. Antonio, Ca.. Nicola, Ba.. Antonio, Bo.. Pietro, Ca.. Michelangelo e De.. Nicola hanno rappresentato al Tribunale di Bari che a partire dall'anno 1994, il Comune di Bari alle cui dipendenze prestavano servizio come autisti o messi notificatori, aveva cessato di fornire i capi di abbigliamento necessari per lo svolgimento delle rispettive mansioni.
Partendo da tale presupposto e ricordato, altresì, che in base all'art. 62 del Regolamento Organico la somministrazione del vestiario andava considerata come una componente in natura della retribuzione, hanno chiesto la condanna dell'Amministrazione al pagamento del suo equivalente monetario ed al risarcimento dell'intero danno cagionato.
Il giudice adito ha qualificato il comportamento del Comune in termini d'illecito permanente e ritenuta, di conseguenza, la sussistenza della propria giurisdizione sull'intera domanda dei ricorrenti, ha riconosciuto la fondatezza della stessa, imponendo al convenuto di pagare la somma di Euro 3.075,53 in favore del Ri.. e la somma di Euro 3.557,75 ciascuno in favore di tutti gli altri dipendenti.
Il Comune di Bari si è gravato alla Corte di appello, concludendo per il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e, nel merito, per il rigetto della richiesta di controparte perché basata su di una norma regolamentare superata dalla contrattazione collettiva. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello ha innanzitutto rilevato che trattandosi di una "normale controversia per differenze retributive", nella quale non veniva in rilievo una condotta illecita, ma un semplice inadempimento contrattuale del datore di lavoro, bisognava distinguere fra il periodo successivo e quello precedente al 30/6/1998, riservato dalla legge alla giurisdizione del giudice amministrativo. In considerazione di quanto sopra nonché del fatto che il diritto dei lavoratori alla consegna delle divise era "venuto meno a seguito dell'entrata in vigore dei CCNL che, pacificamente, non pon(eva)no a carico degli enti locali l'obbligo (retributivo) di fornire il vestiario ai dipendenti", ha pertanto declinato la giurisdizione sulla pretesa concernente il periodo anteriore al 30/6/1998, rigettando nel resto la domanda attrice con integrale compensazione delle spese d lite fra le parti. Pa.. Stefano, Ce.. Mauro, Ca.. Massimo, Ci.. Emanuele, Pa.. Michele, Se.. Antonio, Ca.. Nicola, Ba.. Antonio, Bo.. Pietro, Ca.. Michelangelo e De.. Nicola hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo l'erronea qualificazione della domanda e la conseguente violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, perché diversamente da quanto ritenuto dal giudice a quo, avevano azionato una pretesa risarcitoria destinata ad essere conosciuta "dal giudice ordinario in ragione della permanenza della violazione-omissione (anche) in epoca" successiva al 30/6/1998.
Con il secondo motivo i ricorrenti hanno, invece, dedotto la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonché il difetto di motivazione su punto decisivo della controversia, in quanto la Corte di appello non aveva considerato che il Regolamento Organico era stato emanato dopo l'introduzione del principio di omnicomprensività, cui aveva evidentemente derogato, e non aveva perso efficacia con la sottoscrizione dei contratti collettivi, tant'è che ancora nel 2000, lo stesso Comune aveva invitato i dipendenti a sottoporsi alla misurazione delle divise, minacciando sanzioni per coloro che non vi avessero ottemperato. Il Comune ha resistito con controricorso, con il quale ha contestato la fondatezza delle avverse doglianze.
Cominciando dalla prima, giova innanzitutto rammentare che il D.Lgs. n. 29 del 1993 ha "contrattualizzato" una larga parte dei pubblici dipendenti che, a quel punto, avrebbero dovuto transitare dalla giurisdizione del giudice amministrativo a quello del giudice ordinario.
Per consentire, però, un armonico passaggio, il D.Lgs. n. 80 del 1998 e D.Lgs. n. 165 del 2001, hanno dettato una disciplina transitoria con cui hanno devoluto al giudice ordinario le controversie "relative a questioni attinenti al periodo del lavoro successivo al 30 giugno 1998", conservando al giudice amministrativo quelle precedenti con l'avvertenza che le stesse avrebbero dovuto essere proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre del 2000. La norma ha palesato ben presto la necessità di un'interpretazione non meramente letterale che avrebbe potuto, in determinati casi, condurre a soluzioni contrarie al senso comune, oltre che giuridico. Si pensi, per esempio, all'ipotesi di un contratto collettivo che sul finire dell'anno 2000 avesse riconosciuto la spettanza di benefici per il lavoro prestato negli anni 1994/97 da certe categorie di pubblici dipendenti.
Avendo esclusivamente riguardo ai predetti anni, si sarebbe arrivati alla paradossale conseguenza che a fronte di un eventuale rifiuto dell'Amministrazione di riconoscere i predetti benefici, i dipendenti non avrebbero potuto nemmeno agire in giudizio perché già decaduti ai sensi della cennata disposizione transitoria. Si è dunque stabilito che qualora la rilevanza dei fatti posti a base della pretesa fosse dipesa da un contratto collettivo, un provvedimento od una norma successiva, è a questi ultimi che bisognava fare riferimento per individuare il giudice munito di giurisdizione sulla causa (v., fra le tante, C,. Cass. nn. 21745 del 2009, 9509 del 2011 e 14829 del 2011).
Si è in tal modo valorizzato il momento in cui il dipendente si è trovato nella condizione di potere o dovere promuovere la lite, spostando così l'attenzione più sulla tutela dovuta ed esigibile che sulla collocazione temporale degli elementi a base della domanda. Sempre in ragione della tutela da somministrare in concreto, si è inoltre sviluppata una giurisprudenza secondo la quale nelle ipotesi d'illeciti permanenti iniziati prima del 30 giugno 1998, l'esaurimento degli stessi in epoca successiva o, a maggior ragione, la loro prosecuzione fino al momento del ricorso introduttivo attragga al presente e, cioè, al giudice ordinario l'accertamento e la decisione sull'intero periodo anche al fine di evitare uno spezzettamento del processo con onere dell'interessato di attivare due distinti giudizi per ottenere la riparazione di un torto essenzialmente unico (C. Cass. nn. 10669 del 2009 e 26877 del 2011). L'esigenza di scongiurare un'evenienza del genere, che non nuoce soltanto all'attore, ma pure al convenuto, esponendolo al rischio di maggiori esborsi altrimenti inutili, ricorre anche nel caso di specie, nel quale i ricorrenti hanno lamentato un solo tipo d'inadempimento, che pone un unico problema la cui soluzione non dipende dall'epoca degli accadimenti, ma dall'applicazione di un identico principio valido sia per il periodo precedente che per quello successivo al 30 giugno 1998.
Alla luce di quanto sopra e non dimenticato che la sopravvivenza della giurisdizione del giudice amministrativo in tema d'impiego pubblico contrattualizzato ha costituito, nelle intenzioni del Legislatore, un'ipotesi assolutamente eccezionale che impone di leggere la norma in chiave restrittiva, il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, dev'essere inteso nel senso che in caso di fattispecie sostanzialmente unitaria dal punto di vista giuridico e fattuale, la protrazione della vicenda anche oltre il 30/6/1998 radica la giurisdizione dell'AGO pure per il periodo precedente, non essendo ammissibile che sul medesimo rapporto abbiano a pronunciarsi due giudici diversi con conseguente possibilità di risposte differenti ad un'identica domanda di giustizia.
Il primo motivo del ricorso risulta pertanto fondato, in quanto la Corte di appello avrebbe dovuto ritenere la giurisdizione sull'intera domanda, decidendo nel merito anche con riferimento al segmento temporale anteriore al 30/6/1998.
A questo proposito giova rammentare che il D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 49 (oggi sostituito dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45), ha riservato alla contrattazione collettiva la determinazione del trattamento economico principale ed accessorio dei dipendenti pubblici contrattualizzati.
Analizzando tale disposizione alla luce di quella contenuta nel successivo art. 72 del medesimo decreto legislativo, questa Corte è pervenuta alla conclusione che la sottoscrizione del primo contratto collettivo (che per il comparto delle Regioni e delle autonomie locali ha riguardato il quadriennio 1994/97) ha determinato la cessazione dell'efficacia di ogni trattamento economico accessorio, comunque denominato, in esso non espressamente recepito (C. Cass. n. 3705 del 2009).
Trattandosi di principio dal quale non v'è ragione per discostrasi, rimane unicamente da aggiungere che la Corte di appello di Bari ha rigettato la domanda relativa al periodo successivo al 30/6/1998 proprio perché i CCNL di categoria e, dunque, tutti quelli susseguitisi a partire dai quadriennio 1994/97, non avevano previsto l'obbligo degli enti locali di fornire il vestiario ai dipendenti. I ricorrenti non hanno contestato l'esattezza in fatto del predetto rilievo, che risulta in diritto conforme alla giurisprudenza di questa Corte, nonché valido ed applicabile anche per quanto riguarda il periodo anteriore al 30/6/1998.
Il secondo motivo del ricorso va, pertanto, rigettato e la causa decisa nel merito con l'integrale rigetto della domanda originaria. Avuto riguardo all'oggetto della controversia, alle sue alterne sorti nelle fasi di merito ed all'esito del presente giudizio, stimasi congruo compensare integralmente le spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
LA CORTE A SEZIONI UNITE
dichiara la giurisdizione del giudice ordinario sull'intera domanda attrice, accoglie il primo motivo del ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al profilo accolto, rigetta il secondo motivo del ricorso e, decidendo nel merito, rigetta la richiesta dei dipendenti anche per il periodo anteriore al 30/6/1998. Compensa per intero le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2012
Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it |