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4.2 - DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, in vigore dal 23 Ottobre 2022

DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, in vigore dal 23 Ottobre 2022

SOMMARIO

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI. 2

art. 1. ambito applicativo. 2

art. 2. compensi e spese. 2

art. 3. applicazione analogica. 2

CAPO II DISPOSIZIONI CONCERNENTI L’ATTIVITÀ GIUDIZIALE.. 2

art. 4. parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale. 2

art. 5. determinazione del valore della controversia. 6

art. 6. cause di valore superiore ad euro 520.000. 7

art. 7. giudizi non compiuti 7

art. 8. pluralità di difensori e società professionali 7

art. 9. praticanti avvocati abilitati al patrocinio. 8

art. 10. procedimenti arbitrali rituali e irrituali 8

art. 11. trasferte. 8

CAPO III DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ATTIVITÀ PENALE.. 8

art. 12. parametri generali per la determinazione dei compensi 8

art. 13. giudizi non compiuti 9

art. 14. incarico conferito a società di avvocati 10

art. 15. trasferte. 10

art. 16. parte civile. 10

art. 17. praticanti avvocati abilitati al patrocinio. 10

capo iv disposizioni concernenti l'attività stragiudiziale. 10

art. 18 compensi per attività stragiudiziale. 10

art. 19. parametri generali per la determinazione dei compensi 10

art. 20. prestazioni stragiudiziali svolte precedentemente o in concomitanza con attività giudiziali 11

art. 21 determinazione del valore dell’affare. 11

art. 22. affari di valore superiore a euro 520.000,00. 12

art. 22-bis pattuizione a tempo. 12

art. 23. pluralità di difensori e società professionali 12

art. 24. praticanti avvocati abilitati al patrocinio. 12

art. 25. incarico non portato a termine. 12

art. 26. prestazioni con compenso a percentuale. 12

art. 27. trasferte. 13

CAPO V DISCIPLINA TRANSITORIA ED ENTRATA IN VIGORE.. 13

art. 28. disposizione temporale. 13

art. 29. entrata in vigore. 13

art. 5 revisione delle tabelle dei parametri forensi allegate al decreto di cui al ministero della giustizia 10 marzo 2014 dm. n 55. 13

 

 

DECRETO MINISTERIALE del 10 Marzo 2014, n. 55 come modificato dal Decreto 13 agosto 2022 n. 147 - Vigente dal 23.10.2022

Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55 (GU n. 236 dell’8-10-2022

Il Ministro della Giustizia

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 1, comma 3, e 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Visto il decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Sulla proposta del Consiglio nazionale forense, pervenuta in data 10 febbraio 2022;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 febbraio 2022; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la nota del 20 luglio 2022, con la quale lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri e la relativa presa d'atto in data 11 agosto 2022;

ADOTTA

IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1. AMBITO APPLICATIVO

1. Il presente regolamento disciplina per le prestazioni professionali i parametri dei compensi all’avvocato quando all’atto dell’incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale degli stessi, comprese le ipotesi di liquidazione nonché di prestazione nell’interesse di terzi o prestazioni officiose previste dalla legge, ferma restando – anche in caso di determinazione contrattuale del compenso – la disciplina del rimborso spese di cui al successivo articolo 2.

ART. 2. COMPENSI E SPESE

1. Il compenso dell’avvocato è proporzionato all’importanza dell’opera.

2. Oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all’avvocato è dovuta – in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale – una somma per rimborso spese forfettarie (1) nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 5, 11 e 27 in materia di rimborso spese per trasferta.

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1) DM 147/2022: Le parole “di regola” sono state soppresse

 

ART. 3. APPLICAZIONE ANALOGICA

1. Nell’ambito dell’applicazione dei precedenti articoli 1 e 2, per i compensi ed i rimborsi non regolati da specifica previsione si ha riguardo alle disposizioni del presente decreto che regolano fattispecie analoghe.

 

CAPO II DISPOSIZIONI CONCERNENTI L’ATTIVITÀ GIUDIZIALE

ART. 4. PARAMETRI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI IN SEDE GIUDIZIALE

1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell’affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 (1) per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento.  (2)

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DM 147/2022 art. 2: 1) Le parole “di regola fino all’80 per cento” sono state sostituite con “fino al 50 per cento”  2) ultimo periodo soppresso: Per la fase istruttoria l’aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento.

1-bis. Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è (1) ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonchè la navigazione all'interno dell'atto.

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1) DM 1472022: 1) La frase “
di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento” è stata sostituita con “ulteriormente aumentato fino al 30 per cento”

2. Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può (1) essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti.

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1) DM 147/2022: Le parole “di regola” sono state soppresse

3.Quando l’avvocato assiste ambedue i coniugi nel procedimento per separazione consensuale e nel divorzio a istanza congiunta, il compenso è liquidato (1) con una maggiorazione del 20 per cento su quello altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto.

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1) DM 147/2022: Le parole “di regola” sono state soppresse

4.Nell'ipotesi in cui, ferma l'identità di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l’assistenza di un solo soggetto è ridotto in misura non superiore al 30 per cento.

4 bis. I parametri previsti dalla allegata tabella n. 7 per i procedimenti di volontaria giurisdizione si applicano esclusivamente a quelli avente natura non contenziosa.

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4. bis comma aggiunto dal DM 147/2022

5. Il compenso è liquidato per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente:

a) per fase di studio della controversia: l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio;

b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente;

c) per fase istruttoria: le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta

d) per fase decisionale: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso; il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e);

e) per fase di studio e introduttiva del procedimento esecutivo: la disamina del titolo esecutivo, la notificazione dello stesso unitamente al precetto, l'esame delle relative relate, il pignoramento e l'esame del relativo verbale, le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, gli atti d'intervento, le ispezioni ipotecarie, catastali, l'esame dei relativi atti;

f) per fase istruttoria e di trattazione del procedimento esecutivo: ogni attività del procedimento stesso non compresa nella lettera e), quali le assistenze all'udienza o agli atti esecutivi di qualsiasi tipo.

5-bis. Il Giudice può riconoscere, se richiesto, il compenso previsto per la fase di studio della controversia in favore del professionista che subentra nella difesa del cliente in un momento successivo alla fase introduttiva.

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5 bis comma aggiunto dal DM 147/2022

6. Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia il compenso per tale attività è determinato nella misura pari a quello previsto per la fase decisionale aumentato di un quarto fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta. (1)

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1) DM 147/2022: Le parole: “la liquidazione del compenso è di regola aumentato fino a un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale fermo quanto” sono state sostituite con “ il compenso per tale attività è determinato nella misura pari a quello previsto per la fase decisionale aumentato di un quarto

7. Costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, l’adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli.

8. Il compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente costituito può essere aumentato fino a un terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile quando le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate.

9. Nel caso di dichiarata responsabilità processuale ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è ridotto del 75 per cento rispetto a quello altrimenti spettante. Nei casi d'inammissibilità, improponibilità o improcedibilità della domanda il compenso è ridotto, ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, nella misura del 50 per cento. (1)

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1) il comma 9 è stato sostituito dal DM 147/2022

10. Nel caso di controversie a norma dell’articolo 140 -bis del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, il compenso può essere aumentato fino al triplo rispetto a quello altrimenti liquidabile.

10-bis. Nel caso di giudizi innanzi al Tribunale amministrativo regionale e al Consiglio di Stato il compenso relativo alla fase istruttoria del giudizio è (1) aumentato sino al 50 per cento quando sono proposti motivi aggiunti. Quando è proposto ricorso incidentale, il compenso per la fase introduttiva è aumentato fino al 20 per cento. I compensi per la fase cautelare monocratica previsti dalle tabelle 21 e 22 sono dovuti solo quando vengono svolte attività ulteriori rispetto alla formulazione dell’istanza cautelare. (2)

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1) DM 147/2022: Le parole “di regola” sono state soppresse

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando è proposto ricorso incidentale, il compenso per la fase introduttiva è aumentato fino al 20 per cento. I compensi per la fase cautelare monocratica previsti dalle tabelle 21 e 22 sono dovuti solo quando vengono svolte attività ulteriori rispetto alla formulazione dell’istanza cautelare.

10-ter. Nel caso di appello cautelare davanti al Consiglio di Stato è dovuto il compenso previsto dalla allegata tabella n. 22 per la fase di studio della controversia e per la fase introduttiva del giudizio, nonché il 50 per cento del compenso relativo alla fase decisionale. (1)

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1) nuovo comma previsto dal DM 147/2022

10-quater. Nei giudizi davanti alla Corte di cassazione, il compenso relativo alla fase decisionale del giudizio può essere aumentato fino al 50 per cento quando è depositata memoria ai sensi dell’articolo 378 del codice di procedura civile. (1)

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1) nuovo comma previsto dal DM 147/2022

10-quinquies. Nei procedimenti di ammissione al passivo e di impugnazione dello stato passivo aventi ad oggetto crediti di lavoro dipendente, i parametri previsti dalla allegata tabella n. 20 bis possono essere ridotti fino al 50 per cento. (1)

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1) nuovo comma previsto dal DM 147/2022

10 -sexies. Nel caso di reclamo in corte di appello avverso la sentenza dichiarativa del fallimento e gli altri provvedimenti del tribunale fallimentare, si applicano i parametri previsti dalla allegata tabella n. 12. (1)

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1) nuovo comma previsto dal DM 147/2022

10-septies. Per le attività difensive svolte dall’avvocato in qualità di curatore del minore il compenso è liquidato applicando i parametri previsti dalle tabelle allegate al presente decreto relative alle procedure e ai giudizi in cui è di volta in volta nominato. (1)

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1) nuovo comma previsto dal DM 147/2022

 

ART. 5. DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA CONTROVERSIA

1. Nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - è determinato a norma del codice di procedura civile.

Nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, si ha riguardo all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta, nei giudizi di divisione alla quota o ai supplementi di quota o all'entità dei conguagli in contestazione. Quando nei giudizi di divisione la controversia interessa anche la massa da dividere, si ha riguardo a quest'ultima. Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale.

2. Nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda. Si ha riguardo al valore effettivo della controversia quando risulta manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti.

3.Nelle cause davanti agli organi di giustizia, nella liquidazione a carico del cliente si ha riguardo all’entità economica dell’interesse sostanziale che il cliente intende perseguire; nella liquidazione a carico del soccombente si ha riguardo all’entità economica dell’interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la decisione. In relazione alle controversie in materia di pubblici contratti, l’interesse sostanziale perseguito dal cliente privato è rapportato all’utile effettivo o ai profitti attesi dal soggetto aggiudicatario o dal soggetto escluso. L’utile effettivo o i profitti attesi si intendono di regola non inferiori al 10% del valore dell’importo dell’appalto salvo che non siano rilevabili dagli atti di gara. (1)

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1) DM 147/2022: Alla fine del comma 3 dell’art. 5 è aggiunta la seguente frase L’utile effettivo o i profitti attesi si intendono di regola non inferiori al 10% del valore dell’importo dell’appalto salvo che non siano rilevabili dagli atti di gara.”

4.Nelle cause davanti agli organi di giustizia tributaria il valore della controversia è determinato in conformità all'importo delle imposte, tasse, contributi e relativi accessori oggetto di contestazione, con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali.

5.Qualora il valore effettivo della controversia non risulti determinabile mediante l'applicazione dei criteri sopra enunciati, la stessa si considererà di valore indeterminabile.

6.Le cause di valore indeterminabile si considerano (1) a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia. Qualora la causa di valore indeterminabile risulti di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, il suo valore si considera di regola e a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00.

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1) DM 147/2022: Le parole “di regola” sono state soppresse

 

ART. 6. CAUSE DI VALORE SUPERIORE AD EURO 520.000

1. Alla liquidazione dei compensi per le controversie di valore superiore a euro 520.000,00 si applica (1) il seguente incremento percentuale: per le controversie da euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino a euro 520.000,00; per le controversie da euro 1.000.000,01 ad euro 2.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 1.000.000,00; per le controversie da euro 2.000.000,01 ad euro 4.000.000,00 fino del 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 2.000.000,00; per le controversie da euro 4.000.000,01 ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 4.000.000,00; per le controversie di valore superiore ad euro 8.000.000,00 fino al  30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le cause di valore sino ad euro 8.000.000,00; tale ultimo criterio può essere utilizzato per ogni successivo raddoppio del valore della controversia.

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1) DM 147/2022: Le parole “di regola” sono state soppresse

 

ART. 7. GIUDIZI NON COMPIUTI

1. Per l'attività prestata dall'avvocato nei giudizi iniziati ma non compiuti, si liquidano i compensi maturati per l'opera svolta fino alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto professionale.

 

ART. 8. PLURALITÀ DI DIFENSORI E SOCIETÀ PROFESSIONALI

1. Quando incaricati della difesa sono più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente ai compensi per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente sono computati i compensi per un solo avvocato.

2. All'avvocato incaricato di svolgere funzioni di domiciliatario, spetta (1) un compenso non inferiore al 20 per cento dell'importo previsto dai parametri di cui alle tabelle allegate per le fasi processuali che lo stesso domiciliatario ha effettivamente seguito e, comunque, rapportato alle prestazioni concretamente svolte.

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1) DM 147/2022: Le parole “di regola” sono state soppresse

3. Se l'incarico professionale è conferito a una società di avvocati si applica il compenso spettante a un solo professionista, anche se la prestazione è svolta da più soci.

 

ART. 9. PRATICANTI AVVOCATI ABILITATI AL PATROCINIO

1. Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio è liquidata (1) la metà dei compensi spettanti all'avvocato.

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1) DM 147/2022: Le parole “di regola” sono state soppresse

 

ART. 10. PROCEDIMENTI ARBITRALI RITUALI E IRRITUALI

1. Per i procedimenti arbitrali rituali ed irrituali, a ciascun arbitro è (1) dovuto il compenso previsto sulla base dei parametri numerici di cui alla tabella allegata.

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1) DM 147/2022: Le parole “di regola” sono state soppresse

2. Agli avvocati chiamati a difendere in arbitrati, rituali o irrituali, sono (1) liquidati i compensi previsti dai parametri di cui alla tabella n.2.

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1) DM 147/2022: Le parole “di regola” sono state soppresse

 

ART. 11. TRASFERTE

1. Per gli affari e le cause fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, all'avvocato incaricato della difesa è (1) liquidata l'indennità di trasferta e il rimborso delle spese a norma dell'articolo 27 della materia stragiudiziale.

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1) DM 147/2022: Le parole “di regola” sono state soppresse

 

CAPO III DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ATTIVITÀ PENALE

ART. 12. PARAMETRI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI

1. Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell’importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono, (1) essere aumentati fino al 50 per cento (2), ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento.

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1) DM 147/2022: Le parole “di regola” sono state soppresse

2) Le parole “fino all’80 per cento” sono state sostituite con “fino al 50 per cento”

2. Quando l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione procedimentale o processuale, il compenso unico può (1) essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione del periodo precedente si applica anche quando il numero dei soggetti ovvero delle imputazioni è incrementato per effetto di riunione di più procedimenti, dal momento della disposta riunione, e anche quando il professionista difende un singolo soggetto contro più soggetti, sempre che la prestazione non comporti l'esame di medesime situazioni di fatto o di diritto. Quando, ferma l'identità di posizione procedimentale o processuale, la prestazione professionale non comporta l'esame di specifiche e distinte situazioni di fatto o di diritto in relazione ai diversi soggetti e in rapporto alle contestazioni, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è ridotto in misura non superiore al 30 per cento. Per le liquidazioni delle prestazioni svolte in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato a norma del testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.

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1) DM 147/2022: Le parole “di regola” sono state soppresse

3. Il compenso si liquida per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente:

a) per fase di studio, ivi compresa l'attività investigativa: l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attività e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva;

b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile;

c) per fase istruttoria o dibattimentale: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato;

c) per fase decisionale: le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica.

3 bis. I compensi previsti per le indagini difensive o sono aumentati del 20% quando tali indagini siano particolarmente complessi o urgenti.

1) Comma aggiunto da DM 147/2022

3 ter.  Per le attività difensive davanti al Tribunale per i minorenni, sia quale giudice dell’udienza preliminare che come giudice del dibattimento, si applicano i compensi previsti dalla tabella n. 15 per il Tribunale collegiale

1) comma aggiunto dal DM 147/2022

 

ART. 13. GIUDIZI NON COMPIUTI

1. Se il procedimento o il processo non sono portati a termine per qualsiasi causa o sopravvengono cause estintive del reato, ovvero il cliente o l'avvocato recedono dal mandato, sono liquidati i compensi maturati per l'opera svolta fino alla data di cessazione dell'incarico ovvero a quella di pronunzia della causa estintiva.

 

ART. 14. INCARICO CONFERITO A SOCIETÀ DI AVVOCATI

1. Se l'incarico professionale è conferito a una società di avvocati si applica il compenso spettante a un solo professionista, anche se la prestazione è svolta da più soci.

 

ART. 15. TRASFERTE

1. Per gli affari e le cause fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, all'avvocato è liquidata un’indennità di trasferta e un rimborso delle spese, a norma dell’articolo 27 della materia stragiudiziale.

 

ART. 16. PARTE CIVILE

1. All’avvocato della persona offesa, della parte civile, del responsabile civile e del civilmente obbligato si applicano i parametri numerici previsti dalle tabelle allegate.

 

ART. 17. PRATICANTI AVVOCATI ABILITATI AL PATROCINIO

1. Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio è liquidata (1) la metà dei compensi spettanti all'avvocato.

1) DM 147/2022: Le parole “di regola” sono state soppresse

 

CAPO IV DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE

ART. 18 COMPENSI PER ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE

1. I compensi liquidati per prestazioni stragiudiziali sono onnicomprensivi in relazione ad ogni attività inerente l’affare. Quando, tuttavia, l’affare si compone di fasi o di parti autonome in ragione della materia trattata, i compensi sono liquidati per ciascuna fase o parte.

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1) aggiunto ultimo periodo dal DM 147/2022

ART. 19. PARAMETRI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI

1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza, del pregio dell'attività prestata, dell'importanza dell'opera, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, della quantità e qualità delle attività compiute, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e in fatto trattate.

In ordine alla difficoltà dell’affare si tiene particolare conto di contrasti giurisprudenziali rilevanti, della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alla tabella allegata, che, in applicazione dei parametri generali, possono, essere aumentati fino al 50 per cento, (1) ovvero possono essere diminuiti in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento.

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1) DM 147/2022: le parole “di regola fino all’80 per cento” sono state sostituite con “essere aumentati fino al 50 per cento”

 

ART. 20. PRESTAZIONI STRAGIUDIZIALI SVOLTE PRECEDENTEMENTE O IN CONCOMITANZA CON ATTIVITÀ GIUDIZIALI

1. L'attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima, è (1) liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella.

1) DM 147/2022: Le parole “di regola” sono state soppresse

1.bis. L'attività svolta dall'avvocato nel procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita è di regola liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella. Nel caso in cui il procedimento di mediazione o la procedura di negoziazione assistita si concludano con un accordo tra le parti, fermo il compenso per la fase di conciliazione, i compensi per le fasi dell’attivazione e di negoziazione sono aumentati del 30 per cento. (1)

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Periodo aggiunto dal DM 147/2022

 

ART. 21 DETERMINAZIONE DEL VALORE DELL’AFFARE

1. Nella liquidazione dei compensi il valore dell'affare è determinato - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - a norma del codice di procedura civile. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo dell’affare, anche in relazione agli interessi perseguiti dalla parte, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o della legislazione speciale.

2. Per l'assistenza in procedure concorsuali giudiziali e stragiudiziali si ha riguardo al valore del credito del cliente creditore o all'entità del passivo del cliente debitore.

3. Per l'assistenza in affari di successioni, divisioni e liquidazioni si ha riguardo al valore della quota attribuita al cliente.

4. Per l'assistenza in affari amministrativi il compenso si determina secondo i criteri previsti nelle norme dettate per le prestazioni giudiziali, tenendo presente l'interesse sostanziale del cliente.

5. Per l'assistenza in affari in materia tributaria si ha riguardo al valore delle imposte, tasse, contributi e relativi accessori oggetto di contestazione, con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali.

6. Qualora il valore effettivo dell’affare non risulti determinabile mediante l'applicazione dei criteri sopra enunciati lo stesso si considera di valore indeterminabile.

7. Gli affari di valore indeterminabile si considerano (1) a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità dell’affare stesso. Qualora il valore effettivo dell’affare risulti di particolare importanza per l'oggetto, per il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, per la rilevanza degli effetti e dei risultati utili di qualsiasi natura, anche non patrimoniale, il suo valore si considera (1) a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00.

1) DM 147/2022: Le parole “di regola” sono state soppresse

 

ART. 22. AFFARI DI VALORE SUPERIORE A EURO 520.000,00

1. Per le prestazioni stragiudiziali in relazione agli affari di valore superiore a euro 520.000,00 il compenso è liquidato sulla base di una percentuale progressivamente decrescente del valore dell’affare, secondo quanto previso dalla allegata tabella n. 25

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articolo modificato dal DM 147/2022

ART. 22-BIS PATTUIZIONE A TEMPO.

1.Nel caso di pattuizione dei compensi a tempo, si tiene di un parametro indicativo di euro 200,00 ad un massimo di euro 500,00 per ciascuna ora o frazione di ora superiore a trenta minuti.

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1) nuovo articolo aggiunto dal DM 147/2022

ART. 23. PLURALITÀ DI DIFENSORI E SOCIETÀ PROFESSIONALI

1. Se più avvocati sono stati incaricati di prestare la loro opera nel medesimo affare, a ciascuno di essi si liquidano i compensi per l'opera prestata.

1.Nessuna modifica

2. Se l'incarico professionale è conferito a una società di avvocati si liquida il compenso spettante a un solo professionista, anche se la prestazione sarà svolta da più soci.

 

ART. 24. PRATICANTI AVVOCATI ABILITATI AL PATROCINIO

Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio è liquidata (1) la metà dei compensi spettanti all'avvocato.

1) DM 147/2022: Le parole “di regola” sono state soppresse

ART. 25. INCARICO NON PORTATO A TERMINE

1. Per l'attività prestata dall'avvocato negli incarichi iniziati ma non compiuti, si liquidano i compensi maturati per l'opera svolta fino alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto professionale.

ART. 26. PRESTAZIONI CON COMPENSO A PERCENTUALE

1. Per le prestazioni in adempimento di un incarico di gestione amministrativa, giudiziaria o convenzionale, il compenso è (1) liquidato sulla base di una percentuale, fino a un massimo del 5 per cento, computata sul valore dei beni amministrati, tenendo altresì conto della durata dell'incarico, della sua complessità e dell'impegno profuso.

1) DM 147/2022: Le parole “di regola” sono state soppresse

ART. 27. TRASFERTE

1. All'avvocato, che per l'esecuzione dell'incarico deve trasferirsi fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, è liquidato il rimborso delle spese sostenute e un'indennità di trasferta. Si tiene conto del costo del soggiorno documentato dal professionista, con il limite di un albergo quattro stelle, unitamente (1) a una maggiorazione del 10 per cento quale rimborso delle spese accessorie; per le spese di viaggio, in caso di utilizzo di autoveicolo proprio, è riconosciuta un'indennità chilometrica pari (1) a un quinto del costo del carburante al litro, oltre alle spese documentate di pedaggio autostradale e parcheggio.

1) DM 147/2022: Le parole “di regola” sono state soppresse

CAPO V DISCIPLINA TRANSITORIA ED ENTRATA IN VIGORE

ART. 28. DISPOSIZIONE TEMPORALE

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore.

1.articolo integralmente modificato dall’art.6 del DM 147/2022 Disposizione temporale

ART. 29. ENTRATA IN VIGORE

Art. 7 del DM 147/2022 (entrata in vigore)

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Art. 5 Revisione delle tabelle dei parametri forensi allegate al decreto di cui al Ministero della giustizia 10 marzo 2014 dm. n 55.

1.Le tabelle allegate al regolamento di cui al decreto del Ministero della giustizia del 10 Marzo 2014 n. 55 sono sostituite da quelle allegate al presente decreto.

Articolo previsto dal DM 147/2022