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727. (Pubblicazione della domanda)

Codice di procedura civile Libro Quarto: dei procedimenti speciali titolo II: dei procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone capo I: della separazione personale dei coniugi capo II: dell'interdizione, dell'inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno (1) capo III: disposizioni relative all'assenza e alla dichiarazione di morte presunta - 727. (pubblicazione della domanda)

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Articolo vigente

Art. 727. (Pubblicazione della domanda)

1. Il presidente del tribunale nomina un giudice a norma dell'articolo 723 e ordina che a cura del ricorrente la domanda, entro il termine che egli stesso fissa, sia inserita per estratto, due volte consecutive a distanza di dieci giorni, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e in due giornali, con invito a chiunque abbia notizie dello scomparso di farle pervenire al tribunale entro sei mesi dall'ultima pubblicazione.

2. Se tutte le inserzioni non vengono eseguite entro il termine fissato, la domanda si intende abbandonata.

3. Il presidente del tribunale puo' anche disporre altri mezzi di pubblicità.


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