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800. (Sentenze arbitrali straniere)

Art. 800. (1) (Sentenze arbitrali straniere)

0 Codice di procedura civile

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Documenti collegati:

Delibazione (giudizio di) - sentenze arbitrali straniere – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6426 del 07/06/1995
Convenzione di New York del 10 giugno 1958 - Disciplina - Portata. La convenzione di New York sul riconoscimento e l'esecuzione dei lodi arbitrali stranieri del 10 giugno 1958, ratificata in Italia con legge 19 gennaio 1968 n. 62, detta una disciplina completa ed autosufficiente non solo in ordine ai presupposti sostanziali dell'exequatur di un lodo straniero da parte degli Stati aderenti, ma anche in ordine a quelli processuali, e riserva a detti Stati soltanto la potestà di determinare il tipo di procedimento strumentale al provvedimento di esecuzione del lodo. Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6426 del 07/06/1995   …...
Delibazione (giudizio di) - sentenze arbitrali straniere – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 4033 del 06/04/1995
Controversia concernente un contratto di agenzia - Lodo pronunciato all'estero - Delibazione - Ammissibilità - Compatibilità di tale lodo con l'ordine pubblico - Accertamento - Criteri. La sentenza arbitrale straniera, che abbia condannato il residente in Italia all'adempimento di un'obbligazione assunta a favore di un non residente, non può essere delibata, per contrarietà all'ordine pubblico italiano, qualora il contratto non sia stato autorizzato a norma dell'art. 2 D.L. n. 476 del 1956, conv. nella legge n. 786 del 1956, solo ove si accerti che esso implicasse debiti pecuniari e, quindi, esodo di capitali; peraltro, nel valutare la contrarietà all'ordine pubblico di detta sentenza, si deve tener conto della legislazione valutaria italiana in vigore al momento della delibazione. Pertanto, non può essere esclusa la delibabilità in Italia di un lodo pronunciato all'estero, in relazione ad una controversia concernente un contratto di agenzia, in forza di una clausola compromissoria in sè non viziata, in quanto l'obbligazione di versare all'estero somme di denaro nasce solo dal lodo, a seguito di liquidazione del rapporto di agenzia; mentre la compatibilità di tale lodo con l'ordine pubblico va valutata alla luce della liberalizzazione dei movimenti valutari di cui al D.P.R. n. 148 del 1988, emanato in attuazione della legge delega n.599 del 1986, norme vigenti all'epoca della richiesta di delibazione. Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 4033 del 06/04/1995   …...
Delibazione (giudizio di) - sentenze arbitrali straniere – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 7995 del 08/08/1990
Parte assente nel giudizio arbitrale - opposizione al riconoscimento - questioni deducibili.* Nel giudizio di delibazione di lodo arbitrale straniero, detenuto definitivo per mancata impugnazione tempestiva secondo la lex fori, la parte, che, rimasta assente nel corso della procedura arbitrale, si apponga al riconoscimento, non può fruire del regime processuale dettato dall'art. 798 cod. proc. civ. - che concerne soltanto le sentenze contumaciali rese all'esito di giudizio di cognizione, - ma, in base alle Disposizioni speciali degli artt. III e segg. della convenzione di new York del 10 giugno 1958 (resa esecutiva in Italia con legge n. 62 del 1968), è legittimata a dedurre eventuali violazioni del principio del contraddittorio o violazioni delle Disposizioni che, secondo la legge del luogo, governano la procedura arbitrale o, ancora, questioni attinenti a situazioni costituenti condizioni di procedibilità ed inerenti al deposito del compromesso unitamente al lodo; mentre non è facultata a sollevare questioni di merito o di rito che sarebbero state proponibili nel corso della procedura medesima, eccezion fatta per quelle attinenti alla validità della clausola compromissoria, considerata esclusivamente sotto il profilo della capacità delle parti, alla corrispondenza fra il contenuto del lodo e quello della clausola, all'arbitrabilità della materia (da valutare secondo l'ordinamento italiano ed alla stregua degli artt. 800, 806 e 808 cod. proc. civ.). ( V 1765/86, mass n 445081).* Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 7995 del 08/08/1990   …...
Arbitrato - compromesso e clausola compromissoria - in genere – Corte Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 2017 del 15/03/1985
Sottoscrizione - girata della polizza di carico - inidoneità.* In tema di trasporto marittimo, il requisito della sottoscrizione del contratto, anche al fine dell'operatività, in deroga alla giurisdizione del giudice italiano, di una clausola compromissoria per arbitrato estero, in esso contenuta, non è ravvisabile nella mera firma per girata della polizza di carico, la quale assolve alla diversa funzione di trasferire ad altro soggetto i diritti nascenti dal contratto stesso. ( V 2392/78, mass n 391795).* Corte Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 2017 del 15/03/1985   …...

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