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820. (Termine per la decisione)

Art. 820. (1) (termine per la decisione)

0 Codice di procedura civile

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Lodo (sentenza arbitrale) - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 11482 del 01/05/2025 (Rv. 674568 - 01)
Termini per la pronuncia - decadenza degli arbitri Nullità - Eccezione - Termine di proposizione - Limiti. In tema di impugnazione di lodo arbitrale, la nullità dovuta alla scadenza del termine di deposito della decisione, con conseguente decadenza degli arbitri, può essere eccepita ex art. 821 c.p.c. fino a prima della deliberazione del lodo, purché nel frattempo non siano intervenute le proroghe di cui al comma 4 dell'art. 820 c.p.c., la cui operatività ipso iure è volta ad assicurare il pieno esercizio del diritto di difesa, così da determinare lo slittamento in avanti del termine per la pronuncia del lodo. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 11482 del 01/05/2025 (Rv. 674568 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_820, Cod_Proc_Civ_art_821, Cod_Proc_Civ_art_829   …...
Lodo (sentenza arbitrale) - termini per la pronuncia - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 11482 del 01/05/2025 (Rv. 674568-01)
Decadenza degli arbitri - Nullità - Eccezione - Termine di proposizione - Limiti. In tema di impugnazione di lodo arbitrale, la nullità dovuta alla scadenza del termine di deposito della decisione, con conseguente decadenza degli arbitri, può essere eccepita ex art. 821 c.p.c. fino a prima della deliberazione del lodo, purché nel frattempo non siano intervenute le proroghe di cui al comma 4 dell'art. 820 c.p.c., la cui operatività ipso iure è volta ad assicurare il pieno esercizio del diritto di difesa, così da determinare lo slittamento in avanti del termine per la pronuncia del lodo. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 11482 del 01/05/2025 (Rv. 674568-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_820, Cod_Proc_Civ_art_821, Cod_Proc_Civ_art_829 …...
Pronuncia del lodo oltre il termine stabilito dalla legge – Cass. n. 10444/2023
Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - termini per la pronuncia - decadenza degli arbitri - Pronuncia del lodo oltre il termine stabilito dalla legge - Nullità del lodo - Rilievo della decadenza - Notificazione alle controparti e agli arbitri - Forma - Fattispecie.   In tema di procedimento arbitrale, l’atto con cui la parte intenda far valere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 821 c.p.c., il decorso del termine previsto dall'art. 820 c.p.c. come causa di nullità del lodo, deve essere notificato alle controparti e agli arbitri, a pena di inefficacia, con le forme della notificazione degli atti processuali civili. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso contro la sentenza della corte di appello che aveva ritenuto inidonea a far valere il decorso del termine per la pronuncia del lodo una "dichiarazione di decadenza" inviata direttamente dall'indirizzo di posta elettronica certificata della parte interessata.) Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10444 del 19/04/2023 (Rv. 667628 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_820, Cod_Proc_Civ_art_821   Corte Cassazione 10444 2023 …...
Pronuncia del lodo oltre il termine stabilito - Cass. n. 27364/2020
Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - termini per la pronuncia - decadenza degli arbitri - Pronuncia del lodo oltre il termine stabilito - Nullità relativa - Manifestazione di volontà della parte - Onere- Sussiste- Portata - Fondamento. In tema di arbitrato, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 40 del 2006, ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 6 c.p.c. il mero decorso del termine per la pronuncia del lodo non è, di per sé sufficiente a determinare la nullità, essendo necessaria, ai sensi dell'art. 821 c.p.c., una manifestazione della volontà diretta a far valere la decadenza la quale costituisce oggetto di un vero e proprio onere posto a carico della parte interessata il cui adempimento non si risolve in una mera eccezione da proporsi nell'ambito del procedimento arbitrale trattandosi, invece, di un atto di disposizione in merito alla nullità, in difetto del quale quest'ultima non può essere fatta valere. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27364 del 30/11/2020 (Rv. 659897 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_821, Cod_Proc_Civ_art_820, Cod_Proc_Civ_art_829 corte cassazione 27364 2020 …...
Termini per la pronuncia - Pronuncia del lodo oltre il termine stabilito - Cass. n. 27364/2020
Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - termini per la pronuncia - decadenza degli arbitri - Pronuncia del lodo oltre il termine stabilito - Nullità relativa - Manifestazione di volontà della parte - Onere- Sussiste- Portata - Fondamento. In tema di arbitrato, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 40 del 2006, ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 6 c.p.c. il mero decorso del termine per la pronuncia del lodo non è, di per sé sufficiente a determinare la nullità, essendo necessaria, ai sensi dell'art. 821 c.p.c., una manifestazione della volontà diretta a far valere la decadenza la quale costituisce oggetto di un vero e proprio onere posto a carico della parte interessata il cui adempimento non si risolve in una mera eccezione da proporsi nell'ambito del procedimento arbitrale trattandosi, invece, di un atto di disposizione in merito alla nullità, in difetto del quale quest'ultima non può essere fatta valere. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27364 del 30/11/2020 (Rv. 659897 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_821, Cod_Proc_Civ_art_820, Cod_Proc_Civ_art_829 Pronuncia del lodo termine stabilito corte cassazione 27364 2020 …...
arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12956 del 22/06/2016
termini per la pronuncia - art. 820, comma 2, c.p.c. ante riforma del 2006 - Proroga per l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio - Ammissibilità. In materia di arbitrato, la possibilità di proroga del termine per la decisione prevista dall'art 820, comma 2, c.p.c. (nel testo anteriore alla riforma di cui al d.lgs. n. 40 del 2006, applicabile "ratione temporis"), riconosciuta agli arbitri in caso di assunzione di mezzi di prova, è estensibile all'ipotesi di espletamento della consulenza tecnica. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12956 del 22/06/2016   …...
arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - termini per la pronuncia - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12950 del 22/06/2016
art. 820, comma 2, c.p.c. nel testo ante riforma del 2006 - Doppia proroga del termine per la decisione in presenza di entrambe le cause giustificative ivi previste - Ammissibilità - Fondamento. In materia di arbitrato, l'art. 820, comma 2, c.p.c. (nel testo applicabile "ratione temporis", anteriore alla riforma del 2006), secondo cui quando debbano essere assunti mezzi di prova o sia stato pronunciato un lodo non definitivo gli arbitri possono prorogare per una sola volta il termine, va interpretato nel senso che la locuzione «per una sola volta» va riferita a ciascuno dei due tipi di circostanze giustificative della proroga. Invero, l'esigenza di disporre di un tempo più lungo per decidere è direttamente proporzionale alla complessità del procedimento, valutata in base agli indici, previsti dal legislatore, dell'assunzione di mezzi di prova e della pronuncia di un lodo non definitivo. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12950 del 22/06/2016   …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16900 del 19/08/2015
Onere della parte ricorrente di indicare specificamente gli atti processuali sui quali è fondato il ricorso - Modalità - Produzione di lodo arbitrale rituale - Inclusione. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16900 del 19/08/2015 In tema di ricorso per cassazione, ai fini del rituale adempimento dell'onere, imposto al ricorrente dall'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., di indicare specificamente nel ricorso anche gli atti processuali su cui si fonda e di trascriverli nella loro completezza con riferimento alle parti oggetto di doglianza, è necessario specificare, in ossequio al principio di autosufficienza, la sede in cui gli atti stessi sono rinvenibili (fascicolo d'ufficio o di parte), provvedendo anche alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame. Tale principio trova applicazione anche per il caso di produzione in giudizio di un lodo arbitrale, in ragione della sua intrinseca natura di documento e in quanto l'attività degli arbitri rituali non ha efficacia negoziale, ma ha natura giurisdizionale. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16900 del 19/08/2015     …...
rituale - scadenza del termine per adire gli arbitri Cassazione Civile Sez. 2, Sentenza n. 10599 del 07/05/2013
arbitrato - Scadenza del termine per il deposito del lodo - Conseguenze - Differenze - Fondamento. Cassazione Civile Sez. 2, Sentenza n. 10599 del 07/05/2013 massima|green Cassazione Civile Sez. 2, Sentenza n. 10599 del 07/05/2013 In tema di arbitrato rituale, l'instaurazione del procedimento arbitrale dopo la scadenza del termine all'uopo fissato dalle parti integra un vizio di incompetenza degli arbitri, in quanto detta scadenza implica il venir meno del loro potere decisionale ed il risorgere della competenza del giudice ordinario, al fine di assicurare il rispetto della volontà, manifestata dalle parti attraverso la fissazione di un termine, di circoscrivere temporalmente la facoltà di sollecitare l'intervento arbitrale; invece, la scadenza del termine per il deposito del lodo, causato dalla totale inerzia delle parti, non determina automaticamente la competenza del giudice ordinario, poiché, diversamente opinando, alla parte intenzionata a sottrarsi all'operatività della clausola compromissoria sarebbe sufficiente promuovere il giudizio arbitrale per rimanere, poi, del tutto inerte, onde precludere al collegio arbitrale la possibilità di decidere. integrale|orange Cassazione Civile Sez. 2, Sentenza n. 10599 del 07/05/2013 SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon atto di citazione notificato il 2-4-1999 gli architetti Pe... Ugo, Tr..... Umberto e Tr...... Rosario convenivano in giudizio il Comune di Pordenone, per sentirlo condannare al pagamento delle competenze ad essi ancora dovute per l'attività professionale prestata in esecuzione degli incarichi di cui ai disciplinari n. 1713/91, 1714/91, 1925/92 e 2226/1995, relativi a lavori di ristrutturazione e ampliamento del Teatro Verdi di Pordenone, revocati dal committente, nonché al risarcimento dei danni arrecati al loro prestigio professionale.Con sentenza del 19-2-2004 il Tribunale di Pordenone accoglieva l'eccezione del convenuto di inammissibilità della domanda relativa ai disciplinari d'incarico n. 1713/91, 1714/91 e 1925/92, per essere stata la questione devoluta agli arbitri in forza di clausola compromissoria; accoglieva la domanda relativa al disciplinare d'incarico n. 2226/1995; determinava il compenso professionale dovuto per tale disciplinare in Euro 168.372,10 …...
Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - termini per la pronuncia - decadenza degli arbitri – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 889 del 23/01/2012
Pronuncia del lodo oltre il termine stabilito - Nullità relativa - Portata - Fondamento - Conseguenze - Notificazione dell'intenzione della parte di far valere la decadenza - Necessità. Il sistema delineato dal combinato disposto degli art. 821 e 829 cod. proc. civ., nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, applicabile "ratione temporis", descrive, con riferimento alla pronuncia del lodo oltre il termine stabilito, una nullità relativa, nel senso che il decorso del termine non può essere fatto valere come causa di nullità del lodo se la parte, prima della deliberazione del lodo stesso, non abbia notificato alle altre parti e agli arbitri l'intenzione di far valere la loro decadenza, con ciò disponendo in merito alla nullità; tale notificazione, pertanto, non costituisce una mera eccezione da proporsi nell'ambito del procedimento arbitrale, ma un atto, imprescindibile, in difetto del quale la nullità del lodo non può essere fatta valere. Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 889 del 23/01/2012   …...
Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - deliberazione – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 24866 del 08/10/2008
Termine per la pronuncia del lodo arbitrale - Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale - Esclusione - Fondamento. In tema di arbitrato, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, prevista dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, non è applicabile al termine per la pronuncia del lodo previsto dall'art. 820 cod. proc. civ. (centottanta giorni, secondo il primo comma della norma nella versione anteriore alla modifica di cui al d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, applicabile nella specie "ratione temporis"), essendo detta sospensione, quale istituto tipico della giurisdizione, condizionata dalla sussistenza di un requisito soggettivo, consistente nella celebrazione di un processo da parte di un giudice, ordinario od amministrativo, mentre l'arbitrato, sia rituale che irrituale, costituisce espressione di autonomia negoziale e rinviene il suo fondamento nel potere delle parti di disporre dei diritti soggettivi rinunciando alla giurisdizione ed all'azione giudiziaria. Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 24866 del 08/10/2008   …...
Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - termini per la pronuncia - decadenza degli arbitri – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6069 del 26/03/2004
Conseguenze - Oneri della parte interessata. L'art. 829, numero 6, cod. proc. civ. commina la nullità del lodo pronunziato oltre il termine stabilito dall'art. 820 cod. proc. civ., ma fa salvo il disposto dell'art. 821 cod. proc. civ., alla stregua del quale il decorso del termine non può essere fatto valere come causa di nullità del lodo se la parte, prima della deliberazione del lodo stesso, non abbia notificato alle altre parti e agli arbitri che intende far valere la loro decadenza. Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6069 del 26/03/2004   …...
Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - termini per la pronuncia – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 5771 del 15/11/1984
Decadenza degli arbitri - condizioni.* Qualora il lodo arbitrale non venga pronunciato nel termine di novanta giorni dall'accettazione della nomina o nell'eventuale diverso termine all'uopo fissato dalle parti (art. 820 cod. proc. civ.), la nullità del lodo medesimo postula, alla stregua della inderogabile disposizione dell'art. 821 cod. proc. civ., che la parte personalmente provveda, dopo la scadenza del termine e prima della deliberazione degli arbitri, a notificare alle altre parti ed agli arbitri che intende far valere la loro decadenza, sicché resta a detto fine insufficiente un'eccezione di decadenza sollevata dal difensore negli Atti depositati dinanzi agli arbitri. ( V 4536/80, mass n 408374).* Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 5771 del 15/11/1984   …...

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