Art. 786. (direzione delle operazioni)
0 Codice di procedura civile
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Produzione dei certificati relativi a iscrizioni e trascrizioni sull'immobile da dividere – Cass. n. 6228/2023Comunione dei diritti reali - comproprietà indivisa (nozione, caratteri, distinzioni) - scioglimento - in genere - Divisione giudiziale - Produzione dei certificati relativi a iscrizioni e trascrizioni sull'immobile da dividere - Onere a pena di inammissibilità o improcedibilità della domanda - Esclusione - Vendita dell'immobile in comunione - Necessità dell'acquisizione di tali informazioni - Sussistenza - Modalità.
Nei giudizi di scioglimento della comunione, la produzione dei certificati relativi alle trascrizioni e iscrizioni sull'immobile da dividere, imposta dall'art. 567 c.p.c. per la vendita del bene pignorato, non costituisce un adempimento previsto a pena di inammissibilità o improcedibilità della domanda, neppure quando debba procedersi alla vendita dell'immobile comune, atteso che questa, a differenza di quanto accade nel processo di espropriazione, non avviene ai danni di qualcuno, ma nell'interesse di tutti, sicché il richiamo alle norme del processo di espropriazione è limitato alle sole modalità esecutive della vendita e ai relativi rimedi.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6228 del 02/03/2023 (Rv. 667063 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0713, Cod_Civ_art_1111, Cod_Proc_Civ_art_567, Cod_Proc_Civ_art_784, Cod_Proc_Civ_art_786, Cod_Proc_Civ_art_788, Cod_Civ_art_1113
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Giudizio di scioglimento della comunione – Cass. n. 1065/2022Comunione dei diritti reali - comproprietà indivisa (nozione, caratteri, distinzioni) - scioglimento - Giudizio di divisione introdotto sul presupposto dell'incontroversa comune appartenenza dei beni tra i condividenti - Sentenza di primo grado contenente l'erronea declaratoria di inammissibilità della domanda - Potere del giudice di appello di ordinare alle parti la produzione di copia della relazione notarile relativa agli immobili da dividere, già acquisita dinanzi al primo giudice, ma non rinvenibile nel fascicolo dell'appellante - Sussistenza - Fondamento.
Nel giudizio di scioglimento della comunione, quando la comune appartenenza dei beni sia incontroversa tra i condividenti, il giudice di appello, dinanzi al quale sia stata impugnata la sentenza che abbia erroneamente dichiarato inammissibile la domanda di divisione, non può rigettare il gravame sul rilievo della mancata estrazione, da parte dell'appellante, della copia della relazione notarile relativa agli immobili da dividere, già acquisita dinanzi al primo giudice, ma non rinvenibile nel fascicolo di parte; invero, la documentazione mancante non integra la prova di un fatto favorevole ad una parte e sfavorevole all'altra, ma ridonda a vantaggio di tutti i condividenti, ai quali la domanda di divisione è comune, sicché il giudice di appello, qualora ritenga di non poterne prescindere, può ordinarne alle parti la produzione anche nel corso delle operazioni divisionali, avuto riguardo all'esigenza di reiterare il riscontro documentale, già dato in primo grado, di una comune appartenenza pacifica e incontroversa.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 1065 del 14/01/2022 (Rv. 663570 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_786
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Comunione dei diritti reali - comproprietà' indivisa (nozione, caratteri, distinzioni) - scioglimento - in genere - Cass. n. 10067/2020Divisione giudiziale - Produzione dei certificati relativi a iscrizioni e trascrizioni sull'immobile da dividere - Onere a pena di inammissibilità o improcedibilità della domanda - Esclusione - Vendita dell'immobile in comunione - Necessità dell'acquisizione di tali informazioni - Sussistenza - Modalità.
Nei giudizi di scioglimento della comunione, la produzione dei certificati relativi alle trascrizioni e iscrizioni sull'immobile da dividere, imposta dall'art. 567 c.p.c. per la vendita del bene pignorato, non costituisce un adempimento previsto a pena di inammissibilità o improcedibilità della domanda, tenuto conto che, in tali giudizi, l'intervento dei creditori e degli aventi causa dei condividenti è consentito ai soli fini dell'opponibilità delle statuizioni adottate. Ciò vale anche nel caso in cui si debba procedere alla vendita dell'immobile comune, sebbene le informazioni richieste dal predetto articolo si debbano necessariamente acquisire a tutela del terzo acquirente, ma a tale esigenza sovraintende d'ufficio il giudice della divisione, il quale, nello svolgimento del potere di direzione delle operazioni, può ordinare alle parti la produzione della documentazione occorrente o avvalersi del professionista delegato alla vendita.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10067 del 28/05/2020 (Rv. 658015 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0713, Cod_Civ_art_1111, Cod_Proc_Civ_art_567, Cod_Proc_Civ_art_784, Cod_Proc_Civ_art_786, Cod_Proc_Civ_art_788, Cod_Civ_art_1113
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procedimenti speciali - scioglimento di comunioni - vendita - di immobili – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1199 del 22/01/2010Vendita a mezzo notaio - Procedura di vendita e provvedimento di trasferimento - Riconducibilità ad azione esecutiva - Esclusione - Rimedi esperibili - Opposizione all'esecuzione ex art. 617 cod. proc. civ. - Esclusione - Autonoma azione di nullità - Configurabilità - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1199 del 22/01/2010
Gli atti di vendita di immobili a mezzo notaio, posti in essere nell'ambito del procedimento di scioglimento di comunione ereditaria, pur essendo disciplinati dagli artt. 570 e segg. cod. proc. civ., espressamente richiamati dall'art. 788, terzo comma, cod. proc. civ., non sono riconducibili ad una azione esecutiva, avendo solo funzione attuativa dello scioglimento della comunione; ne consegue che il rimedio esperibile avverso tale procedura ed il provvedimento conclusivo di trasferimento del bene non é l'opposizione di cui all'art. 617 cod. proc. civ., bensì un'autonoma azione di nullità. (Nell'affermare l'anzidetto principio, la S.C. ha rigettato il ricorso ex art. 111 Cost. avverso il provvedimento con cui era stata disattesa l'istanza di revoca del decreto di trasferimento dell'immobile oggetto di divisione, proposta da uno dei coeredi per la mancata effettuazione della pubblicità prevista dall'art. 490 cod. proc. civ., precisando che tale norma non è applicabile alla fattispecie in esame, disciplinata, invece, dall'art. 790 cod. proc. civ.).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1199 del 22/01/2010
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Procedimento civile - ausiliari del giudice - liquidazione del compenso – Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 12949 del 22/11/1999Legge n. 319 del 1980 - Carattere di specialità - Estensione al notaio delegato a operazioni divisionali - Esclusione.
Il compenso spettante al notaio, a cui sia stata delegata la direzione delle operazioni divisionali a norma dell'articolo 786 cod.proc.civ., ben può essere determinato in base alla tariffa professionale, trattandosi di ausiliario del giudice per il quale non può applicarsi per analogia la disciplina dettata per i consulenti tecnici, le cui disposizioni, di carattere speciale, non possono estendersi ad ausiliari diversi da quelli ivi espressamente indicati.
Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 12949 del 22/11/1999
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Divisione - divisione giudiziale - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3510 del 05/12/1972Duplice fase - rispettive finalità - rispettivi provvedimenti conclusivi.*
Il giudizio divisorio si svolge in due fasi, l'una diretta ad accertare il diritto alla divisione, l'altra a determinarne il contenuto. Esaurita la prima fase (con ordinanza qualora non vi sia stato disaccordo fra le parti), la seconda può svolgersi davanti al giudice istruttore od al notaio da questo delegato, e si conclude con l'attribuzione convenzionale approvata con decreto dell'istruttore, salva la definizione delle questioni insorte nell'iter divisionale, ovvero si conclude con una sentenza (diversa da quella di cui all'art 730 cod civ, che risolve le questioni incidentali) con la quale viene operata quell'attribuzione delle quote che mette fine allo stato di comunione.*
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3510 del 05/12/1972
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