Codice di procedura civile Libro Quarto: dei procedimenti speciali titolo IV: dei procedimenti relativi all'apertura delle successioni capo I: disposizioni generali capo II: dell'apposizione e della rimozione dei sigilli capo III: dell'inventario capo IV: del beneficio di inventario capo V: del curatore dell'eredita' giacente - 783. (vendita di beni ereditari)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 783. (Vendita di beni ereditari)
1. La vendita di beni mobili deve essere promossa dal curatore nei trenta giorni successivi alla formazione dell'inventario salvo che il giudice (1), con decreto motivato, non disponga altrimenti.
2. La vendita dei beni immobili può essere autorizzata dal tribunale con decreto in camera di consiglio soltanto nei casi di necessità o utilità evidente.
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