Codice di procedura civile Libro Quarto: dei procedimenti speciali titolo IV: dei procedimenti relativi all'apertura delle successioni capo I: disposizioni generali capo II: dell'apposizione e della rimozione dei sigilli capo III: dell'inventario capo IV: del beneficio di inventario - 779. (istanza di liquidazione proposta dai creditori e legatari)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 779. (Istanza di liquidazione proposta dai creditori e legatari)
1. L'istanza dei creditori e legatari prevista nell'articolo 509 del codice civile si propone con ricorso.
2. Il giudice (1) fissa con decreto l'udienza di comparizione dell'erede e di coloro che hanno presentato le dichiarazioni di credito. Il decreto è comunicato alle parti dal cancelliere.
3. (2) Il tribunale provvede con ordinanza non impugnabile in camera di consiglio, previa audizione degli interessati a norma del comma precedente.
4. L'istanza di nomina non può essere accolta e la nomina avvenuta deve essere revocata in sede di reclamo, se alcuno dei creditori si oppone e dichiara di voler far valere la decadenza dell'erede dal beneficio d'inventario.
5. Se l'erede contesta l'esistenza delle condizioni previste nell'articolo 509 del codice civile il giudice provvede all'istruzione della causa, a norma del libro econdo, disponendo gli opportuni mezzi conservativi, compresa eventualmente la nomina del curatore. (3)
modifiche - note
COMMENTI
(1) Parola così sostituita dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
(2) Il periodo: "Il pretore provvede sull'istanza con ordinanza, contro la quale è ammesso reclamo a norma dell'articolo 739." è stato soppresso dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
(3) Comma così sostituito dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
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c.p.c.
779
istanza
liquidazione
creditori
legatari