Codice di procedura civile Libro Quarto: dei procedimenti speciali titolo IV: dei procedimenti relativi all'apertura delle successioni capo I: disposizioni generali capo II: dell'apposizione e della rimozione dei sigilli sezione I: dell'apposizione dei sigilli sezione II: della rimozione dei sigilli - 765. (ufficiale procedente)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 765. (Ufficiale procedente)
1. La rimozione dei sigilli è eseguita dall'ufficiale che può procedere all'inventario a norma dell'articolo 769.
2. Se non occorre l'inventario, la rimozione è eseguita dal cancelliere del tribunale (1). Nei comuni in cui non ha sede il tribunale (1) la rimozione può essere eseguita dal cancelliere del giudice di pace.
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