codice di procedura civile libro quarto: dei procedimenti speciali titolo IV: dei procedimenti relativi all'apertura delle successioni capo I: disposizioni generali capo II: dell'apposizione e della rimozione dei sigilli sezione I: dell'apposizione dei sigilli sezione II: della rimozione dei sigilli - 763. (provvedimento di rimozione)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 763. (Provvedimento di rimozione)
1. La rimozione dei sigilli é ordinata con decreto dal giudice (1) su istanza di alcuna delle persone indicate nell'articolo 753 numeri 1, 2 e 4.
2. Nei casi previsti nell'articolo 754 può essere ordinata anche d'ufficio e, se ricorrano le ipotesi di cui ai numeri 2 e 3, la rimozione deve essere seguita dall'inventario.
3. L'istanza e il decreto sono stesi di seguito al processo verbale di apposizione.
la giurisprudenza
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