Codice di procedura civile Libro Quarto: dei procedimenti speciali titolo IV: dei procedimenti relativi all'apertura delle successioni capo I: disposizioni generali capo II: dell'apposizione e della rimozione dei sigilli sezione I: dell'apposizione dei sigilli sezione II: della rimozione dei sigilli - 762. (termine)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 762. (Termine)
1. I sigilli non possono essere rimossi e l'inventario non può essere eseguito se non dopo tre giorni dall'apposizione, salvo che il giudice (1) per cause urgenti stabilisca altrimenti con decreto motivato.
2. Se alcuno degli eredi é minore non emancipato, non si può procedere alla rimozione dei sigilli finché non gli sia stato nominato un tutore o un curatore speciale.
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