Codice di procedura civile Libro Quarto: dei procedimenti speciali titolo IV: dei procedimenti relativi all'apertura delle successioni capo I: disposizioni generali capo II: dell'apposizione e della rimozione dei sigilli sezione I: dell'apposizione dei sigilli - 761. (accesso nei luoghi sigillati)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 761. (Accesso nei luoghi sigillati)
Il giudice (1) o il cancelliere non possono entrare nei luoghi chiusi con l'apposizione dei sigilli, finche' non ne sia stata ordinata la rimozione a norma dell'articolo 762, salvo che il giudice (1) disponga con decreto motivato l'accesso per urgenti motivi.
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