Codice di procedura civile Libro Quarto: dei procedimenti speciali titolo IV: dei procedimenti relativi all'apertura delle successioni capo I: disposizioni generali capo II: dell'apposizione e della rimozione dei sigilli sezione I: dell'apposizione dei sigilli - 758. (cose su cui non si possono apporre sigilli e cose deteriorabili)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 758. (Cose su cui non si possono apporre sigilli e cose deteriorabili)
1. Se vi sono oggetti sui quali non è possibile apporre i sigilli, o che sono necessari all'uso personale di coloro che abitano nella casa, se ne fa descrizione nel processo verbale.
2. Delle cose che possono deteriorarsi, il giudice (1) può ordinare con decreto la vendita immediata, incaricando un commissionario a norma degli articoli 532 e seguenti.
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