Codice di procedura civile Libro Quarto: dei procedimenti speciali titolo IV: dei procedimenti relativi all'apertura delle successioni capo I: disposizioni generali capo II: dell'apposizione e della rimozione dei sigilli sezione I: dell'apposizione dei sigilli - 754. (apposizione d'ufficio)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 754. (Apposizione d'ufficio)
1. L'apposizione dei sigilli è disposta d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero nei casi seguenti:
1) se il coniuge o alcuno degli eredi è assente dal luogo;
2) se tra gli eredi vi sono minori o interdetti e manca il tutore o il curatore;
3) se il defunto è stato depositario pubblico, oppure ha rivestito cariche o funzioni per effetto delle quali si ritiene che possano trovarsi presso di lui atti della pubblica amministrazione o comunque di carattere riservato. La disposizione di questo articolo non si applica nei casi indicati nei numeri 1 e 2, se il defunto ha disposto altrimenti con testamento.
2. Nel caso indicato nel numero 3 i sigilli si appongono soltanto sugli oggetti depositati, o ai locali o mobili nei quali possono trovarsi gli atti ivi enunciati.
la giurisprudenza
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