Codice di procedura civile Libro Quarto: dei procedimenti speciali titolo IV: dei procedimenti relativi all'apertura delle successioni capo I: disposizioni generali capo II: dell'apposizione e della rimozione dei sigilli sezione I: dell'apposizione dei sigilli - 752. (giudice competente)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 752. (Giudice competente)
1. All'apposizione dei sigilli procede il tribunale (1).
2. Nei comuni in cui non ha sede il tribunale (1), i sigilli possono essere apposti, in caso di urgenza, dal giudice di pace. Il processo verbale e' trasmesso immediatamente al tribunale (1).
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