Codice di procedura civile Libro Quarto: dei procedimenti speciali titolo IV: dei procedimenti relativi all'apertura delle successioni capo I: disposizioni generali - 747. (autorizzazione alla vendita dei beni ereditari)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 747. (Autorizzazione alla vendita dei beni ereditari)
1. L'autorizzazione a vendere beni ereditari si chiede con ricorso diretto (1) al tribunale del luogo in cui si è aperta la successione.
2. Nel caso in cui i beni appartengano a incapaci deve essere sentito il giudice tutelare.
3. Il giudice provvede sul ricorso con decreto, contro il quale è ammesso reclamo a norma dell'articolo 739.
4. Se l'istanza di autorizzazione a vendere riguarda l'oggetto d'un legato di specie, il ricorso deve essere notificato al legatario.
modifiche - note
COMMENTI
(1) Le parole: "per i mobili al pretore e per gli immobili" sono state soppresse dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
la giurisprudenza
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