Codice di procedura civile Libro Quarto: dei procedimenti speciali titolo IV: dei procedimenti relativi all'apertura delle successioni capo I: disposizioni generali capo II: dell'apposizione e della rimozione dei sigilli capo III: dell'inventario capo IV: del beneficio di inventario capo V: del curatore dell'eredita' giacente art. - 782.(vigilanza del giudice)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 782.(Vigilanza del giudice) (1)
L'amministrazione del curatore si svolge sotto la vigilanza del giudice (1). Questi, quando lo crede opportuno, può prefiggere, con decreto, termini per la presentazione dei conti della gestione, e può in ogni tempo revocare o sostituire il curatore.
Gli atti del curatore che eccedono l'ordinaria amministrazione debbono essere autorizzati dal giudice (1).
la giurisprudenza
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