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653. (Rigetto o accoglimento parziale dell'opposizione)

Art. 653. (rigetto o accoglimento parziale dell'opposizione)

0 Codice di procedura civile

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Documenti collegati:

Procedimenti sommari d'ingiunzione - decreto - opposizione - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 25739 del 21/09/2025 (Rv. 675819 - 01)
Competenza - Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo - Regolamento di competenza - Mancata riassunzione davanti al giudice dichiarato competente - Estinzione del processo - Efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo - Fondamento. La mancata o tardiva riassunzione del processo di opposizione a decreto ingiuntivo, dinanzi al giudice dichiarato competente a seguito di regolamento di competenza, comporta l'estinzione del processo e l'efficacia esecutiva del provvedimento monitorio, in quanto non assume rilevanza la revoca disposta dal giudice di merito, dichiaratosi erroneamente incompetente, poiché essa rimane travolta dall'inefficacia della sua pronuncia, assicurando così la piena effettività della decisione regolatrice della competenza, idonea a ripristinare sia la cognizione del giudice illegittimamente spogliatosi della controversia, sia la posizione di vantaggio nella quale era posto il creditore a seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo, in particolare per quanto attiene alla sorte del decreto in ipotesi di estinzione, secondo quanto prescritto dall'art. 653 c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 25739 del 21/09/2025 (Rv. 675819 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_049, Cod_Proc_Civ_art_050,  Cod_Proc_Civ_art_653 …...
Decreto - opposizione - competenza - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 25739 del 21/09/2025 (Rv. 675819-01)
Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo - Regolamento di competenza - Mancata riassunzione davanti al giudice dichiarato competente - Estinzione del processo - Efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo - Fondamento. La mancata o tardiva riassunzione del processo di opposizione a decreto ingiuntivo, dinanzi al giudice dichiarato competente a seguito di regolamento di competenza, comporta l'estinzione del processo e l'efficacia esecutiva del provvedimento monitorio, in quanto non assume rilevanza la revoca disposta dal giudice di merito, dichiaratosi erroneamente incompetente, poiché essa rimane travolta dall'inefficacia della sua pronuncia, assicurando così la piena effettività della decisione regolatrice della competenza, idonea a ripristinare sia la cognizione del giudice illegittimamente spogliatosi della controversia, sia la posizione di vantaggio nella quale era posto il creditore a seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo, in particolare per quanto attiene alla sorte del decreto in ipotesi di estinzione, secondo quanto prescritto dall'art. 653 c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 25739 del 21/09/2025 (Rv. 675819-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_049, Cod_Proc_Civ_art_050 , Cod_Proc_Civ_art_653 …...
D'ingiunzione - decreto - esecutorieta' - per mancata opposizione o per mancata attivita' dell'opponente - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 25180 del 19/09/2024 (Rv. 672407-01)
Decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo - Conseguenze - Formazione del giudicato - Ambito oggettivo - Estensione al titolo che ne costituisce il fondamento - Sussistenza - Ulteriore azione su medesimo titolo - Preclusione. Il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 25180 del 19/09/2024 (Rv. 672407-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_633, Cod_Proc_Civ_art_647, Cod_Proc_Civ_art_653, Cod_Proc_Civ_art._307 …...
Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo – Cass. n. 4277/2023
Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - esecuzione forzata - titolo esecutivo - Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo - Sentenza di rigetto dell'opposizione - Cassazione con rinvio - Natura di titolo esecutivo del decreto ingiuntivo - Permanenza - Fattispecie.   La natura di titolo esecutivo del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo permane anche in caso di cassazione con rinvio della sentenza di rigetto dell'opposizione, fino all'eventuale revoca dello stesso da parte del giudice del rinvio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva statuito che l'azione esecutiva era stata legittimamente condotta dal creditore procedente, dapprima in forza di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e, dopo la cassazione della pronuncia di rigetto della relativa opposizione, dalla statuizione condannatoria sostitutiva conseguente alla revoca del decreto ingiuntivo stesso da parte del giudice del rinvio). Corte di Cassazione, Sez. 4 - , Sentenza n. 4277 del 10/02/2023 (Rv. 666807 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_393, Cod_Proc_Civ_art_642, Cod_Proc_Civ_art_653, Cod_Proc_Civ_art_648, Cod_Proc_Civ_art_645, Cod_Proc_Civ_art_392   Corte Cassazione 4277 2023 …...
Revoca del decreto ingiuntivo – Cass. n. 26397/2022
Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - Revoca del decreto ingiuntivo - Effetti del provvedimento - Esclusione - Pagamento delle somme oggetto d'ingiunzione e correttezza della decisione sull'opposizione - Irrilevanza - Conseguenze - Fattispecie.   In caso di revoca del decreto ingiuntivo all'esito del giudizio di opposizione, se la revoca non è oggetto di impugnazione, il decreto ingiuntivo resta privo di effetti e non acquisisce autorità di giudicato, e ciò anche nel caso in cui tale decisione non sia corretta e sia intervenuto il pagamento della somma oggetto di ingiunzione. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso con cui era dedotto, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la violazione del giudicato esterno che il ricorrente sosteneva essere costituito da un precedente decreto ingiuntivo opposto, in una fattispecie in cui all'esito di un giudizio di opposizione il giudice, aveva dichiarato "improcedibile" l'opposizione per tardività, condannando la parte opponente al pagamento delle spese di lite, e, al contempo, revocato il decreto ingiuntivo, in ragione dell'avvenuto pagamento ad opera dell'opponente delle somme oggetto di ingiunzione). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 26397 del 07/09/2022 (Rv. 665652 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_653, Cod_Proc_Civ_art_645   Corte Cassazione 26397 2022 …...
Rimborso a favore del creditore ingiungente – Cass. n. 24482/2022
Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - procedimenti speciali – ingiunzione - Spese del procedimento d'ingiunzione - Rimborso a favore del creditore ingiungente - Revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di cognizione - Motivo sufficiente per escludere la ripetibilità delle spese da parte dell'ingiungente creditore - Esclusione - Fondamento.   In tema di spese legali del procedimento di ingiunzione, la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione, non costituisce motivo sufficiente per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà confrontarsi con il risultato finale della lite anche in relazione a tali spese. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 24482 del 09/08/2022 (Rv. 665389 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_633, Cod_Proc_Civ_art_645, Cod_Proc_Civ_art_648, Cod_Proc_Civ_art_653   Corte Cassazione 24482 2022 …...
Opposizione a decreto ingiuntivo – Cass. n.20633/2022
Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - in genere - Opposizione a decreto ingiuntivo - Regolamento preventivo di giurisdizione - Esclusione della giurisdizione italiana - Effetti - Nullità del decreto ingiuntivo.   In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, quando all'esito del regolamento preventivo di giurisdizione sia stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice nazionale, si determina una improseguibilità del giudizio di merito, in quanto il giudice italiano, pure avendo avuto il potere di adottare il provvedimento poi opposto, non ha più quello di decidere la relativa controversia, se non limitandosi a dichiarare la nullità del ridetto decreto monitorio. Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 20633 del 28/06/2022 (Rv. 665080 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041, Cod_Proc_Civ_art_633, Cod_Proc_Civ_art_641, Cod_Proc_Civ_art_645, Cod_Proc_Civ_art_653   Corte Cassazione 20633 2022 …...
Ipoteca giudiziale iscritta in virtù del decreto opposto – Cass. n. 13810/2022
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - responsabilità patrimoniale - cause di prelazione - ipoteca - effetti - rispetto al terzo acquirente - Fallimento del debitore opponente in pendenza del giudizio di opposizione - Mancata riassunzione del giudizio - Conseguenze - Ipoteca giudiziale iscritta in virtù del decreto opposto - Acquisto del bene ipotecato trascritto dopo l'iscrizione ipotecaria - Azione ex art. 602 c.p.c. nei confronti del terzo acquirente - Ammissibilità - Fondamento.   In caso di fallimento del debitore opponente in pendenza del giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., il decreto ingiuntivo opposto è relativamente inefficace nei confronti della procedura fallimentare ma, se il giudizio di opposizione (interrotto per il fallimento del debitore) non viene riassunto, lo stesso decreto diviene definitivamente esecutivo e può essere fatto valere nei confronti del debitore ritornato "in bonis", mentre l'ipoteca iscritta in forza di detto decreto si consolida, con la conseguenza che, ove il bene ipotecato venga acquistato da un terzo dopo l'iscrizione ipotecaria, il creditore garantito può agire nei suoi confronti ex art. 602 c.p.c., poiché l'ipoteca anteriormente iscritta attribuisce al creditore garantito il diritto di espropriare l'immobile ipotecato anche nei confronti del terzo acquirente. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13810 del 02/05/2022 (Rv. 664957 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_647, Cod_Proc_Civ_art_653, Cod_Proc_Civ_art_602, Cod_Civ_art_2808   Corte Cassazione 13810 2022 …...
Inefficacia assoluta del decreto ingiuntivo – Cass. n. 8110/2022
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - in genere - Opposizione a decreto ingiuntivo - Fallimento del debitore opponente - Conseguenze - Inefficacia assoluta del decreto ingiuntivo - Esclusione - Mera inopponibilità nei confronti della massa - Fattispecie.   Il fallimento del debitore, intervenuto nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non determina l'inefficacia assoluta di quest'ultimo ma la sua mera inopponibilità alla massa, con la conseguenza che, una volta tornato "in bonis" il debitore, i relativi effetti tornano a dispiegarsi, divenendo definitivi qualora il processo di opposizione (interrotto a seguito dell'apertura della procedura concorsuale) non sia stato tempestivamente riassunto dall'opponente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, a seguito della mancata riassunzione del giudizio di opposizione instaurato dal debitore successivamente fallito, aveva ritenuto che il decreto ingiuntivo rappresentasse titolo esecutivo idoneo a fondare l'intervento dei creditori nella procedura esecutiva immobiliare instaurata dopo la chiusura del fallimento, secondo la prelazione derivante dall'ipoteca originariamente iscritta). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 8110 del 14/03/2022 (Rv. 664251 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_653   Corte Cassazione 8110 2022 …...
Qualità di titolo esecutivo del decreto opposto – Cass. n. 23500/2021
Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - Rigetto dell'opposizione - Sentenza che non pronunci sull'esecutività del decreto - Qualità di titolo esecutivo del decreto opposto - Sussistenza - Fondamento.   Qualora sia integralmente respinta l’opposizione avverso un decreto ingiuntivo non esecutivo con sentenza che non pronunci sulla sua esecutività, il titolo fondante l'esecuzione non è quest'ultima, bensì - quanto a sorte capitale, accessori e spese da quello recati - il decreto stesso, la cui esecutorietà è collegata, appunto, alla sentenza, in forza della quale viene sancita indirettamente, con attitudine al giudicato successivo, la piena sussistenza del diritto azionato, nell'esatta misura e negli specifici modi in cui esso è stato posto in azione nel titolo, costituendo, invece, la sentenza titolo esecutivo solo per le eventuali ulteriori voci di condanna in essa contenute. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 23500 del 26/08/2021 (Rv. 662188 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_474, Cod_Proc_Civ_art_653, Cod_Proc_Civ_art_654   Corte Cassazione 23500 2021 …...
Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo - Dichiarazione di fallimento – Cass. n. 23474/2020
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività' fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo - Dichiarazione di fallimento dell'ingiunto in pendenza del giudizio di opposizione - Opponibilità alla curatela del decreto - Esclusione - Fondamento. Nel caso in cui la dichiarazione di fallimento del debitore sopravvenga nelle more dell’opposizione da lui proposta contro il decreto ingiuntivo, il curatore non è tenuto a riassumere il giudizio, poiché il provvedimento monitorio, quand'anche provvisoriamente esecutivo, non è equiparabile ad una sentenza non ancora passata in giudicato, che viene emessa nel contraddittorio delle parti, ed è, come tale, totalmente privo di efficacia nei confronti del fallimento, al pari dell’ipoteca giudiziaria iscritta a ragione della sua provvisoria esecutività. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23474 del 27/10/2020 (Rv. 659536 - 01) Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_005, Dlgs_14_2019_art_151, Dlgs_14_2019_art_204, Cod_Proc_Civ_art_641, Cod_Proc_Civ_art_642, Cod_Proc_Civ_art_645, Cod_Proc_Civ_art_653, Cod_Proc_Civ_art_655 corte cassazione 23474 2020 …...
Opposizione a decreto ingiuntivo - Fallimento del debitore opponente – Cass. n. 22047/2020
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo. Procedimento civile - Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - Fallimento del debitore opponente - Interruzione del giudizio - Interesse del fallito alla riassunzione - Sussistenza - Fattispecie. In caso di interruzione per intervenuto fallimento dell’opponente del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, quest'ultimo rimane inopponibile alla massa, mentre è interesse e onere del debitore fallito riassumere il processo nei confronti del creditore opposto, onde evitare che il provvedimento monitorio consegua la definitiva esecutorietà per mancata o intempestiva riassunzione, divenendo opponibile nei suoi confronti una volta tornato "in bonis". (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello di conferma della pronuncia di primo grado, che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione a decreto ingiuntivo riassunta dal debitore dichiarato fallito). Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 22047 del 13/10/2020 (Rv. 658984 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_653, Dlgs_14_2019_art_005, Dlgs_14_2019_art_143, Dlgs_14_2019_art_151 corte  cassazione 22047 2020 …...
Opposizione a decreto ingiuntivo - procedimento di mediazione - Cass. n. 19596/2020
Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione -Opposizione a decreto ingiuntivo - Onere di esperire il procedimento di mediazione ex art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010 in capo alla parte opposta - Conseguenze. Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 19596 del 18/09/2020 (Rv. 658634 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_645, Cod_Proc_Civ_art_653 corte cassazione 19596 2020 …...
Imputazione delle spese giudiziali sulla base della soccombenza - Cass. n. 17854/2020
Spese giudiziali civili - condanna alle spese - soccombenza - Imputazione delle spese giudiziali sulla base della soccombenza - Valutazione globale dell'esito del giudizio, inclusivo della fase monitoria e di quella dell'opposizione - Necessità – Conseguenze- procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione . Ai fini della condanna alle spese di giudizio la valutazione di soccombenza va sempre rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguìto ad opposizione ex art. 645 c.p.c., sicchè non può considerarsi soccombente il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, anche in parte minima, il proprio credito rispetto alla domanda monitoria, legittimamente subendo la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della provvisoria esecutività. Corte di Cassazione. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17854 del 27/08/2020 (Rv. 658965 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_645, Cod_Proc_Civ_art_633, Cod_Proc_Civ_art_648, Cod_Proc_Civ_art_653 _____________________________________ Spese giudiziali corte cassazione 17854 2020 …...
Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - esecutorieta' - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8114 del 23/04/2020 (Rv. 657598 - 01)
Cassazione con rinvio della sentenza di accoglimento dell'opposizione - Mancata riassunzione tempestiva del giudizio in sede di rinvio - Conseguenze - Estinzione dell'intero procedimento e inefficacia del decreto ingiuntivo opposto - Erronea dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo - Rimedi - Revocazione ex art. 395, comma 1, n. 5, c.p.c. - Esclusione - Fondamento. Qualora la sentenza di merito di accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo sia cassata con rinvio, in caso di mancata riassunzione del processo nel termine prescritto non trova applicazione l'art. 653 c.p.c., secondo cui a seguito dell'estinzione del processo di opposizione il decreto che non ne sia munito acquista efficacia esecutiva, bensì il disposto dell'art. 393 c.p.c., alla stregua del quale all'omessa riassunzione consegue l'estinzione dell'intero procedimento e, quindi, anche l'inefficacia del provvedimento monitorio; in tale ipotesi, l'erroneità della declaratoria di esecutorietà del decreto ingiuntivo inefficace deve essere fatta valere con l'opposizione all'esecuzione e non con la revocazione ex art. 395, comma 1, n. 5, c.p.c., strumento utilizzabile quando il provvedimento revocando sia in contrasto col giudicato precedente e non con quello formatosi successivamente. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8114 del 23/04/2020 (Rv. 657598 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_653, Cod_Proc_Civ_art_393, Cod_Proc_Civ_art_395, Cod_Proc_Civ_art_656, Cod_Proc_Civ_art_615 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 6196 del 05/03/2020 (Rv. 657035 - 01)
Procedimento civile - Opposizione a decreto ingiuntivo - Fallimento di uno degli opponenti - Improcedibilità della domanda - Necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del fallito - Esclusione - Ragioni - Fattispecie. Nell'ipotesi di dichiarazione di fallimento intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal debitore ingiunto poi fallito, la domanda è contrassegnata da improcedibilità rilevabile d'ufficio, senza che vada integrato il contraddittorio nei confronti della curatela fallimetare, in quanto il creditore opposto è tenuto a far accertare il proprio credito nell'ambito della verifica del passivo ai sensi degli artt. 92 e s. l.fall., in concorso con gli altri creditori. (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la pronuncia con la quale erano stati condannati al pagamento di somme i soli fideiussori dell'impresa debitrice poi fallita, escludendo che dovesse integrarsi il contraddittorio nei confronti della procedura concorsuale). Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 6196 del 05/03/2020 (Rv. 657035 - 01) Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_200, Cod_Proc_Civ_art_653, Cod_Proc_Civ_art_331 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 3022 del 10/02/2020 (Rv. 657053 - 01)
Sentenza dichiarativa di fallimento - Ricorso per cassazione avverso il rigetto del reclamo - Giudizio di rinvio - Mancata riassunzione nel termine - Conseguenze - Inefficacia della sentenza di fallimento. Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - procedimento - estinzione del processo. In tema di effetti del giudizio di rinvio su quello per la dichiarazione di fallimento, ove la sentenza di rigetto del reclamo contro la sentenza dichiarativa, di cui all'art_ 18 l.fall., sia stata cassata con rinvio e il processo non sia stato riassunto nel termine prescritto, trova piena applicazione la regola generale di cui all'art_ 393 c.p.c., alla stregua della quale alla mancata riassunzione consegue l'estinzione dell'intero processo e, quindi, anche l'inefficacia della sentenza di fallimento. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 3022 del 10/02/2020 (Rv. 657053 - 01) Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_049, Dlgs_14_2019_art_051, Dlgs_14_2019_art_053, Dlgs_14_2019_art_050, Cod_Proc_Civ_art_393, Cod_Proc_Civ_art_653 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI FALLIMENTO APERTURA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO   …...
Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - esecuzione provvisoria in pendenza dell'opposizione - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30389 del 21/11/2019 (Rv. 656254 - 01)
Revoca del decreto ingiuntivo all'esito del giudizio di opposizione - Applicazione analogica dell'art. 336 c.p.c. - Conseguenze - Domanda di restituzione formulata in separato giudizio - Passaggio in giudicato della decisione sull'opposizione - Necessità - Esclusione. Il principio secondo cui il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., per il solo fatto della riforma della sentenza e può essere fatto valere immediatamente, se del caso anche con procedimento monitorio, trova applicazione analogica nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, che si concludono con la revoca del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. In tali ipotesi, la domanda di restituzione può essere formulata davanti al giudice dell'opposizione anche separatamente e il relativo giudizio non deve essere sospeso in attesa della definizione di quello di opposizione, perché la restituzione non è subordinata al passaggio in giudicato della revoca del decreto. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30389 del 21/11/2019 (Rv. 656254 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_282, Cod_Proc_Civ_art_336, Cod_Proc_Civ_art_633, Cod_Proc_Civ_art_642, Cod_Proc_Civ_art_648, Cod_Proc_Civ_art_653, Cod_Proc_Civ_art_295 …...
Decreto d'ingiunzione - opposizione – Cass. 14486/2019
Ordinario giudizio di cognizione - Valutazione autonoma della fondatezza della domanda - Necessità - Specifica ed espressa domanda del ricorrente - Necessità - Esclusione - Fattispecie. L’opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda conferma del decreto opposto. (Nella specie, la S. C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che si era limitata a revocare il decreto ingiuntivo, senza emettere sentenza di condanna al pagamento della minore somma risultata dovuta, in quanto l'opposto, nel costituirsi, aveva chiesto solo la conferma dell'ingiunzione e non anche l'accertamento del credito per un importo minore). Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14486 del 28/05/2019 (Rv. 654022 - 01) Riferimenti normativi:  Cod. Proc. Civ. art. 112 – Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato Cod. Proc. Civ. art. 643 – Notificazione del decreto Cod. Proc. Civ. art. 645 – Opposizione Cod. Proc. Civ. art. 653 – Rigetto o accoglimento parziale dell’opposizione     …...
opposizione a decreto ingiuntivo
opposizione a decreto ingiuntivo - giurisdizione civile - principi costituzionali - tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi - opposizione a decreto ingiuntivo - regolamento preventivo di giurisdizione - ammissibilità - sussiste - fondamento. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. U, ORDINANZA N. 22433 DEL 21/09/2018  >>Il regolamento preventivo di giurisdizione è ammissibile anche in pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, poiché l'adozione del provvedimento monitorio non costituisce decisione nel merito ai sensi dell'art. 41 c.p.c. CORTE DI CASSAZIONE, sez. u, ordinanza n. 22433 DEL 21/09/2018    …...
Opposizione a decreto ingiuntivo - onorari
Avvocato - onorari - procedimento di liquidazione – ingiunzione  – opposizione - opposizione a decreto ingiuntivo - applicazione, da parte del giudice, del rito sommario ordinario ex art. 702 bis c.p.c.- erronea dichiarazione di inammissibilità - mezzo di impugnazione - appello - fondamento - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 24515 del 05/10/2018 >>> Il provvedimento con cui è decisa l'opposizione a decreto ingiuntivo riguardante onorari di avvocato che sia stata introdotta ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., seguendo il rito sommario ordinario codicistico e non quello speciale di cui all'art. 14d.lgs. n. 150 del 2011, deve essere impugnato con l'appello, secondo il regime previsto dall'art. 702 quater c.p.c., trovando applicazione il principio di apparenza. (Nella specie, il giudice di primo grado, utilizzando il rito sommario ordinario ex art. 702 bis c.p.c., aveva dichiarato inammissibile l'opposizione perché non introdotta con le forme del rito ordinario; la S.C., pur ritenendo erronea la ricostruzione normativa del giudice "a quo", ha dichiarato inammissibile il ricorso contro tale ordinanza poiché, alla luce del principio di apparenza, avrebbe dovuto essere proposto appello come stabilito dall'art.702 quater c.p.c.). Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 24515 del 05/10/2018 …...
Decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo
Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - esecutorietà - per mancata opposizione o per mancata attività dell'opponente - decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo - conseguenze - formazione del giudicato - ambito oggettivo - estensione al titolo che ne costituisce il fondamento - sussistenza - ulteriore azione su medesimo titolo - preclusione - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 22465 del 24/09/2018 >>> Il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione,ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio. (Nella specie la S.C. ha ritenuto preclusa dal giudicato, formatosi a seguito dell'estinzione della causa di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da una banca in relazione al saldo passivo di un conto corrente, la successiva domanda, proposta dal correntista, tesa ad ottenere la ripetizione delle somme indebitamente trattenute dall'istituto di credito in forza di clausole negoziali invalide). Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 22465 del 24/09/2018 …...
Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - competenza
Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - competenza - Opposizione fondata sull'esistenza di una clausola di arbitrato internazionale - Regolamento preventivo di giurisdizione - Esclusione della giurisdizione italiana - Effetti - Nullità del decreto ingiuntivo. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. U, ORDINANZA N. 22433 DEL 21/09/2018 >>> In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, quando all'esito del regolamento preventivo di giurisdizione sia stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice nazionale, si determina una improseguibilità del giudizio di merito, in quanto il giudice italiano, pure avendo avuto il potere di adottare il provvedimento poi opposto, non ha più quello di decidere la relativa controversia, se non limitandosi a dichiarare la nullità del ridetto decreto monitorio.   …...
Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20868 del 06/09/2017
Sentenza di accoglimento dell’opposizione – Effetto sostitutivo del decreto ingiuntivo – Sussistenza - Riforma in appello di tale decisione – "Riviviscenza" del decreto ingiuntivo – Esclusione – Conseguenze sul processo esecutivo fondato sul provvedimento monitorio. L’accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché l’eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d’appello – anche ove impropriamente conclusa con un dispositivo con il quale si “conferma” lo stesso - non determina la “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato, che, pertanto, non può costituire titolo per iniziare o proseguire l'esecuzione forzata. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20868 del 06/09/2017   …...
Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17062 del 21/08/2015
Regolamento preventivo di giurisdizione - Declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice che ha emanato il decreto ingiuntivo - Caducazione del provvedimento monitorio - "Translatio judicii" - Irrilevanza. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17062 del 21/08/2015 Il difetto di giurisdizione del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, dichiarato in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, determina la caducazione del provvedimento monitorio anche in caso di "translatio" della causa dinanzi al giudice munito di giurisdizione. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17062 del 21/08/2015     …...
esecuzione forzata - opposizioni - all'esecuzione - in genere (distinzione dall'opposizione agli atti esecutivi) - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11090 del 20/05/2014
Titolo esecutivo giudiziale non definitivo - Modifiche quantitative del credito operate dalla sentenza di merito - Conseguenti statuizioni nel giudizio di opposizione all'esecuzione. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11090 del 20/05/2014 Qualora, nel corso del giudizio di opposizione all'esecuzione, il diritto per cui si procede esecutivamente, fondato su titolo esecutivo giudiziale ancora "sub iudice", risulti negato parzialmente da una successiva sentenza di merito, pur non definitiva, emessa nel relativo procedimento, per riconoscimento della sua parziale inesistenza originaria o in conseguenza di fatto estintivo sopravvenuto (come, ad esempio, in ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo accolta solo in parte, ex art. 653, secondo comma, cod. proc. civ.), il giudice dell'esecuzione deve rigettare l'opposizione per la parte di credito ritenuta esistente e accoglierla per la parte residua, dichiarando, a seconda dei casi, il momento al quale risale l'accertata inesistenza. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11090 del 20/05/2014   …...
procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - accoglimento - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8428 del 10/04/2014
Accoglimento per pagamento della somma ingiunta - Conseguenze - In ordine alle spese processuali. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8428 del 10/04/2014 Il pagamento della somma ingiunta comporta che il giudice dell'opposizione, revocato il decreto ingiuntivo, debba regolare le spese processuali, anche per la fase monitoria, secondo il principio della soccombenza virtuale, valutando la fondatezza dei motivi di opposizione con riferimento alla data di emissione del decreto. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8428 del 10/04/2014   …...
procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - accoglimento - parziale – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21840 del 24/09/2013
Revoca integrale del decreto ingiuntivo - Necessità. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21840 del 24/09/2013 Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore. Pertanto la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta l'impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21840 del 24/09/2013   …...
procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - accoglimento - parziale – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20052 del 02/09/2013
Sentenza di condanna al pagamento di una somma inferiore a quella ingiunta - Titolo esecutivo da notificare ex art. 479 cod. proc. civ. - Individuazione - Sentenza di condanna - Applicabilità dell'art. 654 cod. proc. civ. al precetto - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20052 del 02/09/2013 Qualora il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si concluda con una sentenza di parziale accoglimento, recante tuttavia un'autonoma condanna dell'opponente-debitore al pagamento, in favore dell'opposto-creditore, di una somma inferiore a quella oggetto di ingiunzione, il titolo esecutivo è costituito, pur in mancanza di una revoca espressa del decreto ingiuntivo, esclusivamente dalla sentenza di condanna, che costituisce dunque il titolo da notificare, ai sensi dell'art. 479 cod. proc. civ., risultando inapplicabile la norma dell'art. 654 cod. proc. civ. al precetto intimato prima di procedere all'esecuzione forzata. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20052 del 02/09/2013   …...
procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19595 del 27/08/2013
Rigetto mediante sentenza che non pronunci sull'esecutività del decreto - Qualità di titolo esecutivo - Attribuzione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19595 del 27/08/2013 Qualora sia integralmente respinta l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo non esecutivo, con sentenza che non pronunci sulla sua esecutività, il titolo fondante l'esecuzione non è quest'ultima, bensì, quanto a sorte capitale, accessori e spese da quello recati, il decreto stesso, la cui esecutorietà è collegata, appunto, alla sentenza, in forza della quale viene sancita indirettamente, con attitudine al giudicato successivo, la piena sussistenza del diritto azionato, nell'esatta misura e negli specifici modi in cui esso è stato posto in azione nel titolo, costituendo, invece, la sentenza titolo esecutivo solo per le eventuali, ulteriori voci di condanna in essa contenute. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19595 del 27/08/2013   …...
Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - in genere - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7871 del 06/04/2011
Estinzione - Ragioni - Mancata riassunzione in sede di rinvio dalla Cassazione - Azione di recupero delle somme pagate dall'ingiunto - Modalità - Opposizione all'esecuzione - Ammissibilità - Fondamento. In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, dopo l'estinzione del procedimento per mancata riassunzione in sede di rinvio disposto dalla Corte di cassazione a seguito di un pregresso accoglimento di merito dell'opposizione stessa, il diritto dell'ingiunto - che abbia nelle more pagato - a ripetere le somme corrisposte in virtù del monitorio può legittimamente essere accertato in via incidentale dal giudice investito dell'opposizione all'esecuzione intentata dall'ingiunto stesso per recuperare quanto pagato. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7871 del 06/04/2011   …...
Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.4071 del 22/02/2010
Sentenza di accoglimento - Cassazione con rinvio della sentenza di accoglimento dell'opposizione - Mancata riassunzione tempestiva del giudizio in sede di rinvio - Conseguenze - Estinzione dell'intero procedimento e inefficacia del decreto ingiuntivo opposto - Fondamento - Cassazione con rinvio relativa a sentenza di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo - Omessa riassunzione nel termine prescritto del giudizio in sede di rinvio - Effetti - Prevalenza dell'art. 653, comma primo, cod. proc. civ. sull'art. 393 cod. proc. civ. - Sussistenza. In tema di effetti del giudizio di rinvio sul giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora alla pronunzia sul decreto sia seguita l'opposizione con il suo accoglimento (totale o parziale), e successivamente la sentenza di merito sia stata a sua volta cassata con rinvio, nel caso in cui il processo non sia stato riassunto nel termine prescritto non trova applicazione il disposto dell'art. 653 cod. proc. civ., secondo cui a seguito dell'estinzione del processo di opposizione il decreto che non ne sia munito acquista efficacia esecutiva, ma il disposto dell'art. 393 cod. proc. civ., alla stregua del quale alla mancata riassunzione consegue l'estinzione dell'intero procedimento e, quindi, anche l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto. Tuttavia, nel diverso caso in cui l'estinzione del giudizio di rinvio sia successiva ad una pronuncia di cassazione di una decisione di rigetto, in primo grado o in appello, dell'opposizione proposta avverso un decreto ingiuntivo, a tale estinzione consegue il passaggio in giudicato del decreto opposto, secondo quanto prevede il citato art. 653, comma primo, cod. proc. civ., che, limitatamente a questa ipotesi, prevale sul menzionato art. 393. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.4071 del 22/02/2010   …...
Avvocato e procuratore - onorari - procedimento di liquidazione - sommario – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.4071 del 22/02/2010
Legge n. 794 del 1942 - Decreto ingiuntivo per i compensi professionali di avvocato - Opposizione - Disciplina prevista dall'art. 30 di detta legge - Applicabilità delle norme sull'ordinario giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - Conseguenze. Nel caso in cui sia stato emesso decreto ingiuntivo per i compensi professionali di un avvocato, ai sensi degli artt. 28 e 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794, al giudizio di opposizione si applica l'art. 30 della stessa legge, ma, per quanto non previsto da tale disposizione speciale, il processo deve intendersi regolato dalle norme del codice di rito sull'ordinario giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ivi inclusa quella di cui all'art. 653 cod. proc. civ. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.4071 del 22/02/2010   …...
procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - accoglimento - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13085 del 22/05/2008
Giudizio di opposizione - Natura - Pagamento della somma portata dal decreto successivamente alla notifica del medesimo - Conseguente cessazione della materia del contendere - Revoca del decreto ingiuntivo - Necessità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13085 del 22/05/2008 Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza; ne consegue che la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto - nella specie per avvenuto pagamento della somma portata dal medesimo - travolge anche il medesimo decreto che deve essere revocato, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione dell'ingiunzione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13085 del 22/05/2008   …...
procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8059 del 31/03/2007
Rigetto - Condanna alle spese relative alla fase di opposizione - Esecuzione forzata - Opposizione - Titolo esecutivo che legittima l'esecuzione quanto alle spese del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo - Sentenza di rigetto dell'opposizione - Criteri. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8059 del 31/03/2007 La sentenza di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo che contenga la condanna alle spese del giudizio di opposizione costituisce titolo esecutivo che consente al creditore di procedere ad esecuzione forzata quanto alle spese relative al giudizio di opposizione, atteso che la medesima non è equiparabile ad una sentenza di rigetto della domanda e che, ai sensi dell'art. 282 cod. proc. civ. - come modificato dall'art. 33 della legge n. 353 del 1990 - sono provvisoriamente esecutivi tutti i capi della sentenza che contengono una condanna, ivi compreso quello relativo alle spese di giudizio. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8059 del 31/03/2007   …...
procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - in genere – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 11095 del 15/05/2007
Sentenza di accoglimento - Cassazione con rinvio della sentenza di accoglimento dell'opposizione - Mancata riassunzione del giudizio in sede di rinvio - Conseguenze - Estinzione dell'intero procedimento e inefficacia del decreto ingiuntivo opposto - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 11095 del 15/05/2007 In tema di effetti del giudizio di rinvio sul giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora alla pronunzia sul decreto sia seguita opposizione e questa sia stata accolta, e successivamente la sentenza di merito sia stata a sua volta cassata con rinvio, nel caso in cui il processo non sia stato riassunto in termine non trova applicazione il disposto dell'art. 653 cod.proc.civ., a mente del quale a seguito dell'estinzione del processo di opposizione il decreto che non ne sia munito acquista efficacia esecutiva, ma il disposto dell'art. 393 cod. proc. civ., alla stregua del quale alla mancata riassunzione consegue l'estinzione dell'intero procedimento e, quindi, l'inefficacia anche del decreto ingiuntivo opposto. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 11095 del 15/05/2007   …...
spese giudiziali civili - procedimenti speciali - ingiunzione – Cass. n. 2217/2007
Fase monitoria e fase di cognizione - Unicità del processo - Spese - Riferimento all'esito finale del giudizio di opposizione - Conseguenze - Spese relative alla fase monitoria in caso di insussistenza dei requisiti di ammissibilità della domanda di ingiunzione - Inclusione tra le spese poste a carico della parte ingiunta - Ammissibilità. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2217 del 01/02/2007 Il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall'opposizione, ma dà luogo a una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda, il ricorso presentato per chiedere il decreto di ingiunzione. Perciò, il giudice che con la sentenza chiude il giudizio davanti a sé, deve pronunciare sul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l'arco del procedimento e tenendo in considerazione l'esito finale della lite. Nel liquidare tali spese, il giudice può bensì escludere dal rimborso quelle affrontate dalla parte vittoriosa per chiedere il decreto di ingiunzione, qualora mancassero le condizioni di ammissibilità di tale domanda, ma non viola affatto il disposto degli artt. 91 e 92 cod.proc.civ. qualora ritenga di non farlo, lasciandole a carico della parte opponente che, all'esito del giudizio, è rimasta soccombente sulla pretesa dedotta in lite. A maggior ragione il giudice può lasciare le spese della fase monitoria a carico della parte ingiunta, allorquando la revoca del decreto ingiuntivo sia dipesa dal pagamento della somma recata dal decreto monitorio nel corso del giudizio di opposizione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2217 del 01/02/2007 _____________________________________ Spese giudiziali Corte Cassazione 2217 2007   …...
fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6098 del 20/03/2006
Opposizione a decreto ingiuntivo - Liquidazione coatta amministrativa del debitore opponente - Dichiarazione nelle more del giudizio di opposizione - Opponibilità al fallimento del decreto - Esclusione - Fondamento - Conseguenze. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6098 del 20/03/2006 Nella ipotesi di dichiarazione di fallimento (o liquidazione coatta amministrativa) intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal debitore ingiunto poi fallito o posto in liquidazione coatta amministrativa, il creditore opposto deve partecipare al concorso con gli altri creditori previa domanda di ammissione al passivo, attesa la inopponibilità, al fallimento, di un decreto non ancora definitivo e, pertanto, privo della indispensabile natura di "sentenza impugnabile", esplicitamente richiesta dall'art.95, comma terzo, legge fallimentare, norma di carattere eccezionale, insuscettibile di qualsivoglia applicazione analogica. Ne discende in tal caso che, essendo il decreto ingiuntivo inefficace e inopponibile alla massa, la domanda deve essere riproposta al giudice fallimentare, la cui competenza inderogabile prevale sul criterio della competenza funzionale del giudice che ha emesso l'ingiunzione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6098 del 20/03/2006   …...
procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - esecuzione provvisoria in pendenza dell'opposizione – Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 19296 del 03/10/2005
Revoca - Effetti - Domanda di restituzione delle somme pagate - Previo passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento dell'opposizione - Necessità - Esclusione - Conseguenze in tema di sospensione del giudizio di restituzione. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 19296 del 03/10/2005 Il principio secondo cui il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge, ai sensi dell'art. 336 cod. proc. civ., per il solo fatto della riforma della sentenza e può essere fatto valere immediatamente, se del caso anche con procedimento monitorio, trova applicazione anche in riferimento alla revoca del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. In tal caso, la domanda di restituzione può essere proposta dinanzi allo stesso giudice dell'opposizione, ovvero anche separatamente, ed in quest'ultima ipotesi il relativo giudizio non dev'essere sospeso in attesa della definizione di quello di opposizione al decreto ingiuntivo, non essendo la restituzione subordinata al passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento dell'opposizione. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 19296 del 03/10/2005   …...
procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9876 del 11/05/2005
Sentenza di accoglimento - Cassazione con rinvio della sentenza di accoglimento dell'opposizione - Mancata riassunzione del giudizio in sede di rinvio - Conseguenze - Estinzione dell'intero procedimento ex art. 393 cod. proc. civ. - Esclusione - Eventuale prescrizione del diritto - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9876 del 11/05/2005 In tema di effetti del giudizio di rinvio sul giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora alla pronuncia del decreto sia seguita opposizione, questa sia stata accolta, e la sentenza di merito sia stata a sua volta cassata con rinvio dalla Corte Cass., alla mancata riassunzione del giudizio in sede di rinvio consegue non già l'estinzione dell'intero procedimento, giusta il disposto dell'art. 393 cod. proc. civ., bensì la applicazione della specifica disciplina di cui al successivo art.653, a mente del quale in caso di estinzione del processo di opposizione "il decreto che non ne sia già munito acquista efficacia esecutiva", che ripone la sua ragion d'essere nella natura di condanna con riserva del decreto d'ingiunzione, sicchè all'estinzione del procedimento di rinvio per mancata riassunzione consegue l'efficacia esecutiva del decreto medesimo. Né può verificarsi la prescrizione del diritto (ove dall'inizio del procedimento monitorio sia trascorso il tempo necessario per la prescrizione), mettendo nel nulla l'effetto sospensivo permanente previsto dall'art. 2945 cod. civ., atteso che per il disposto della norma citata (allo stesso modo di quanto statuito dall'art. 338 cod. proc. civ. nel caso di estinzione del giudizio d'appello e passaggio in giudicato della sentenza impugnata) l'estinzione del processo consuma il diritto d'opposizione e non incide sul decreto opposto. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9876 del 11/05/2005   …...
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - In genere – Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 10162 del 14/10/1993
Istanza di esecutorietà del decreto ingiuntivo presentata sul presupposto dell'estinzione del procedimento di opposizione - Provvedimento del pretore di reiezione dell'istanza - Natura - Ricorribilità in cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione. Il provvedimento del pretore di reiezione dell'istanza di esecutorietà del decreto ingiuntivo, presentata sul presupposto della avvenuta estinzione del procedimento di opposizione ad ingiunzione, non avendo carattere decisorio, non è sottratto al sindacato del giudice dell'opposizione, qualora si contesti l'inattività dell'opponente, e non è suscettibile di ricorso per Cassazione "ex " art. 111 Cost.. Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 10162 del 14/10/1993   …...

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653

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accoglimento

opposizione
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