Pignoramento: forma - alienazioni: inefficacia; cessioni e liberazione pigioni e fitti - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2020 del 18/01/2024 (Rv. 669835-01)Vendita forzata - effetti - effetto traslativo - Tutela dell'aggiudicatario ex art. 187 bis disp. att. c.p.c. e 2919 c.c. - Condizione - Trascrizione del pignoramento sino all'acquisto - Cancellazione della formalità pubblicitaria - Effetti - Regola della priorità delle trascrizioni - Applicabilità - Revoca del provvedimento di cancellazione - Irrilevanza - Ragioni.
La tutela dell'aggiudicatario ex art. 187-bis disp. att. c.p.c. presuppone che sino al momento del suo acquisto sia mantenuta la trascrizione del pignoramento, dalla quale discende l'inopponibilità dei diritti acquistati dai terzi ai sensi dell'art. 2919, comma 2, c.c.; ne consegue che, qualora la formalità venga cancellata - anche se erroneamente o financo illegittimamente - a seguito di estinzione o di altra forma di chiusura anticipata della procedura, acquistano efficacia, in pregiudizio dell'aggiudicatario, le trascrizioni successive al pignoramento, in applicazione della regola generale di cui all'art. 2644 c.c., a nulla valendo l'eventuale ripristino della formalità pubblicitaria del vincolo espropriativo, in conseguenza della revoca del provvedimento di cancellazione, potendo i relativi effetti operare solo ex nunc e, dunque, in maniera recessiva rispetto agli acquisti "medio tempore" ritualmente trascritti.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2020 del 18/01/2024 (Rv. 669835-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_187_2, Cod_Proc_Civ_art_632, Cod_Civ_art_2919, Cod_Civ_art_2644, Cod_Civ_art_2913, Cod_Civ_art_2914 …...
Pignoramento negativo e mancato inizio dell'espropriazione forzata – Cass. n. 18676/2022Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - processo di esecuzione Art. 95 c.p.c. - Limiti e criteri - Pignoramento negativo e mancato inizio dell'espropriazione forzata - Inefficacia del pignoramento - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
L'art. 95 c.p.c., nel porre a carico del debitore esecutato le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione, presuppone che il processo esecutivo sia iniziato con il pignoramento eseguito dall'ufficiale giudiziario; tale disposizione, pertanto, non può trovare applicazione in caso di pignoramento negativo e di mancato inizio dell'espropriazione forzata, con la conseguenza che, divenuto inefficace il precetto per decorso del termine di novanta giorni, le spese di questo restano a carico dell'intimante in forza del combinato disposto degli artt. 310 e 632, ultimo comma, c.p.c., secondo cui le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate. (Nell'affermare il suesteso principio, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che lo aveva ritenuto non derogato, con riguardo al pignoramento negativo occorso nella specie, da un diverso accordo tra le parti in merito alla regolazione delle spese, sul presupposto che il mero scambio di corrispondenza tra le stesse non valesse ad integrare la prova del suddetto accordo).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18676 del 09/06/2022 (Rv. 665200 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_095, Cod_Proc_Civ_art_310, Cod_Proc_Civ_art_481, Cod_Proc_Civ_art_491, Cod_Proc_Civ_art_632
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Rilievo d'ufficio del difetto di titolo esecutivo – Cass. n. 11241/2022Esecuzione forzata - opposizioni - in genere - Opposizione all'esecuzione - Rilievo d'ufficio del difetto di titolo esecutivo - Chiusura anticipata del processo esecutivo - Provvedimenti conseguenti del giudice dell'esecuzione.
Quando il giudice dell'esecuzione, in seguito ad un'opposizione ex art. 615 c.p.c., rileva, anche d'ufficio, i presupposti per una chiusura anticipata del processo esecutivo, deve - sentite le parti - dichiarare improseguibile l'esecuzione forzata e disporre la liberazione dei beni (a meno che non sia già intervenuta l'aggiudicazione o l'assegnazione) e, nell'espropriazione immobiliare, ordinare la cancellazione della trascrizione del pignoramento, nonché provvedere, ex art. 632 c.p.c., sulle spese dell'esecuzione in favore del debitore (se assistito con difesa tecnica), mentre i costi del processo esecutivo restano automaticamente a carico del creditore ex art. 95 c.p.c.; lo stesso giudice non può, invece, pronunciarsi sull'eventuale istanza di sospensione del processo esecutivo, dato che la sua chiusura rende superflua ogni statuizione a riguardo, ma è comunque tenuto a fissare il termine perentorio per introdurre il giudizio di merito, che non risente della disposta chiusura della procedura.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 11241 del 06/04/2022 (Rv. 664509 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_624, Cod_Proc_Civ_art_632, Cod_Proc_Civ_art_087, Cod_Proc_Civ_art_095
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Espropriazione presso terzi - Dichiarazione negativa del terzo non contestata – Cass. n. 13176/2021Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilita') – ordinanze - Espropriazione presso terzi - Dichiarazione negativa del terzo non contestata - Estinzione del procedimento - Spese a carico delle parti anticipatarie in difetto di diverso accordo tra le stesse - Adozione da parte del giudice dell'esecuzione di una mera ordinanza di liquidazione delle spese senza porle a carico di alcuna delle parti - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità – Fondamento Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - processo di esecuzione - In genere.
Non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost. l'ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione, disposta l’estinzione del processo a seguito della dichiarazione negativa del terzo in assenza di contestazioni, provveda alla liquidazione delle spese processuali senza porle a carico del debitore esecutato, come invece richiesto dal creditore procedente, non trattandosi di provvedimento dotato di contenuto decisorio, ma di mera applicazione della regola generale dettata dall'art. 310, comma 4, c.p.c., secondo la quale nel processo di esecuzione, in mancanza di diverso accordo tra le parti, qualora il processo si estingua, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 13176 del 17/05/2021 (Rv. 661384 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art_310, Cod_Proc_Civ_art_630, Cod_Proc_Civ_art_632 …...
Regolamento delle spese del processo estinto – Cass. n. 27614/2020Esecuzione forzata - estinzione del processo - Regolamento delle spese del processo estinto - Provvedimenti consequenziali all'estinzione - Ricorribilità in cassazione - Esclusione - Rimedi esperibili.
In tema di estinzione del processo di esecuzione, non sono impugnabili con ricorso straordinario per cassazione, mancando il carattere della definitività: a) l'ordinanza di estinzione, nella parte recante regolamento delle spese del processo estinto, avverso la quale è esperibile il reclamo al collegio ex art. 630, ultimo comma, c.p.c.; b) i provvedimenti consequenziali all'estinzione, adottati dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 632, comma 2, c.p.c., in quanto suscettibili di opposizione agli atti esecutivi.
Corte Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27614 del 03/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_630, Cod_Proc_Civ_art_632
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esecuzione forzata - opposizioni - agli atti esecutivi - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18350 del 27/08/2014Ordinanza di assegnazione emessa ai sensi dell'art. 553 cod. proc. civ. e non opposta - Forza di giudicato - Esclusione - Pendenza dell'azione di cognizione dell'esecutato - Contestazione dell'"an" o del "quantum debeatur" - Interesse alla decisione - Persistenza. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18350 del 27/08/2014
Persiste la materia del contendere e l'interesse alla decisione sul merito in capo all'esecutato opponente in un'opposizione ad espropriazione presso terzi per ragioni di quantificazione del credito di controparte quando, successivamente all'opposizione e nonostante il suo dispiegamento, sia stata pronunziata ordinanza di assegnazione ai sensi dell'art. 553 cod. proc. civ., anche ove quest'ultima non sia stata autonomamente impugnata.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18350 del 27/08/2014
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Esecuzione forzata - estinzione del processo - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5539 del 05/04/2012Rilevabilità d'ufficio della causa di estinzione - Conseguenze - Legittimazione a richiedere la relativa statuizione - Terzo aggiudicatario o debitore fallito - Sussistenza.
Poiché l'estinzione del processo esecutivo per omesso deposito della documentazione di cui all'art. 567, comma secondo, cod. proc. civ. (ovvero del certificato notarile sostitutivo) può essere dichiarata anche d'ufficio, la relativa statuizione può essere sollecitata non solo dalle parti in senso stretto del giudizio, ma anche da chiunque possa trarne un vantaggio: e quindi sia dal terzo acquirente del bene pignorato, sia dal debitore esecutato, a nulla rilevando né che sia quest'ultimo stato dichiarato fallito, né che vi sia l'opposizione del curatore.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5539 del 05/04/2012
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CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO – Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22709 del 08/11/2010Custode giudiziale di beni soggetti ad esecuzione - Decreto di liquidazione del compenso da parte del giudice dell'esecuzione - Impugnabilità ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Omissione - Conseguenze - Non definitività del provvedimento - Ricorribilità per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità.
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto con cui il giudice dell'esecuzione liquida il compenso al custode giudiziale dei beni, trattandosi di provvedimento che non ha carattere di definitività, in quanto altrimenti impugnabile con la specifica opposizione prevista ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22709 del 08/11/2010
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Spese giudiziali civili - processo di esecuzione - Cass. n. 12701/2010Estinzione del procedimento - Disciplina delle spese - Imposizione a carico delle parti anticipatarie - Diversa regolamentazione - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
Le spese del processo esecutivo estinto restano, a norma dell'art. 310 cod. proc. civ., richiamato dall'ultimo comma dell'art. 632 cod. proc. civ., a carico delle parti che le hanno anticipate, a meno che non vi sia un diverso accordo tra le stesse al riguardo, ovvero ricorrano altre ragioni idonee a giustificare una diversa regolamentazione delle spese, da esplicitarsi in motivazione, non essendo sufficiente il mero richiamo alla richiesta in tal senso di una delle parti. (Nella specie la S.C. ha cassato senza rinvio il provvedimento del Tribunale che aveva posto a carico dei debitori le spese di c.t.u., dando atto che i creditori avevano dichiarato di rinunciare alla procedura esecutiva a condizione che le spese di c.t.u. venissero poste a carico dei debitori senza, tuttavia, accertare che questi avessero aderito a tale regolamentazione delle spese e senza, comunque, motivare sulle ragioni oggettive che avrebbero potuto giustificare un tale provvedimento).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12701 del 25/05/2010
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