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669.10.decies. (Revoca e modifica)

Art. 669-decies. (1) (Revoca e modifica)

0 Codice di procedura civile

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procedimenti cautelari - provvedimenti d'urgenza - procedimento – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 2821 del 05/02/2009
Ordinanza emessa ex art. 669 "terdecies" cod. proc. civ. su reclamo avverso il provvedimento cautelare - Caratteri - Osservanza delle norme del processo cautelare - Rilevanza autonoma - Esclusione - Fondamento - Decisione definitiva - Ricorso per cassazione - Motivi - Deduzione della sola nullità della decisione sul reclamo - Inammissibilità. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 2821 del 05/02/2009 I provvedimenti resi in sede di reclamo su provvedimenti cautelari ex art. 669 "terdecies" cod. proc. civ. hanno gli stessi caratteri di provvisorietà e non decisorietà tipici dell'ordinanza reclamata, essendo destinati a perdere efficacia per effetto della sentenza definitiva di merito e, pur coinvolgendo posizioni di diritto soggettivo, non statuiscono su di essi con la forza dell'atto giurisdizionale idoneo ad assumere autorità di giudicato. Né assume una autonoma consistenza la pronuncia sull'osservanza delle norme che regolano il processo cautelare, cui pure corrispondono diritti soggettivi delle parti, attesa la natura strumentale di tali disposizioni rispetto alla statuizione sui rapporti sostanziali, armonizzandosi tale soluzione con le linee del procedimento cautelare di cui agli artt. 669 "bis" e seguenti cod. proc. civ. introdotti dall'art. 74 della legge n. 353 del 1990 che, nel prevedere la riproponibilità della domanda respinta e la rivedibilità del provvedimento di accoglimento, ha rimesso la tutela delle posizioni delle parti solo agli strumenti interni al procedimento medesimo. Ne consegue che, ove si passi dalla fase cautelare e ordinatoria a quella della decisione definitiva, è inammissibile il ricorso per cassazione (pur proposto al solo fine del regolamento delle spese in applicazione del principio della soccombenza virtuale) che si limiti a dedurre la nullità della decisione sul reclamo per l'inosservanza delle norme processuali che ne regolano lo svolgimento e non si articoli sulla pretesa fondatezza (anche in termini di virtuale accoglibilità) della domanda sostanziale. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 2821 del 05/02/2009   …...
procedimenti cautelari - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 5316 del 10/03/2005
Procedimento possessorio - Provvedimento cautelare emesso "ante causam" - Procedimento di merito ex artt. 669 - Octies e 669 - Novies cod. proc. civ. - Domanda di emissione di altro provvedimento cautelare - Rigetto fondato sul rilievo della non attinenza alla modifica o alla revoca ex art. 669 - Decies cod. proc. civ. ovvero alle modalità di esecuzione del provvedimento cautelare già concesso - Impugnazione - Con regolamento di competenza - Configurabilità - Esclusione - Reclamo - Fondamento - Ammissibilità. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 5316 del 10/03/2005 In caso di giudizio instaurato ai sensi degli artt. 669 - octies e 669 - novies cod. proc. civ. a seguito della concessione di provvedimento cautelare "ante causam", il provvedimento di rigetto della domanda di emissione di altro provvedimento cautelare da parte del giudice di merito, fondato sul rilievo che essa non attiene alla modifica o alla revoca ex art. 669 - decies cod. proc. civ. ovvero alle modalità di esecuzione ai sensi dell'art. 669 - duodecies cod. proc. civ. di quello già concesso, esulando dalla materia oggetto del giudizio di merito, è impugnabile con reclamo e non già mediante regolamento di competenza, ponendo una questione di procedura e non di competenza (sulla base di tale principio la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di regolamento di competenza). Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 5316 del 10/03/2005   …...

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