procedimenti cautelari - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18676 del 04/09/2014Inefficacia della misura cautelare - Provvedimenti ripristinatori ex art. 669 novies cod. proc. civ. - Pronuncia di ufficio - Necessità, anche in grado di appello - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18676 del 04/09/2014
La corte d'appello deve disporre, anche d'ufficio, le restituzioni ex art. 669 novies cod. proc. civ. ove non abbia provveduto il tribunale all'esito dell'accertamento nel merito dell'insussistenza del diritto oggetto di cautela, dovendosi escludere che l'eventuale istanza proposta dalla parte abbia natura di domanda riconvenzionale ovvero che sia configurabile un giudicato sull'irripetibilità in caso di omessa pronuncia del primo giudice, tanto più che l'art. 669 novies, terzo comma, ultimo periodo, cod. proc. civ., dispone che, in tale evenienza, è ammissibile il ricorso al giudice che ha emesso il provvedimento perché provveda ad adottare le relative misure.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18676 del 04/09/2014
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notificazione - presso il domiciliatario – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 1828 del 02/02/2015Elezione di domicilio effettuata per la fase cautelare del procedimento ex art. 700 cod. proc. civ. - Fasi diverse da quella cautelare - Validità - Condizioni - Carattere solo eventualmente bifasico del procedimento cautelare - Irrilevanza - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 1828 del 02/02/2015
Il carattere solo eventualmente bifasico del procedimento d'urgenza di cui all'art. 700 cod. proc. civ., non esclude che l'elezione di domicilio effettuata per la fase cautelare e che contenga l'indicazione della sua validità oltre il detto ambito, possa valere anche per fasi processuali ulteriori rispetto a quella in cui è compiuta, atteso che l'art. 141 cod. proc. civ. individua nella volontà della parte la fonte della legittimità di una elezione di domicilio.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 1828 del 02/02/2015
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procedimenti cautelari - sequestro - sequestro giudiziario - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8906 del 11/04/2013Sequestro giudiziario - Dichiarazione di inesistenza del diritto cautelato - Conseguenze - Declaratoria d'ufficio di inefficacia del sequestro - Ultrapetizione - Sussistenza - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8906 del 11/04/2013
La declaratoria di inefficacia del sequestro giudiziario, pronunciata d'ufficio dal giudice allorché sia dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale lo stesso era stato concesso, non incorre nel vizio di ultrapetizione, in quanto meramente ricognitiva di un effetto derivante "ex lege", ai sensi dell'art. 669 novies, terzo comma, cod. proc. civ., non avendo rilievo che la misura sia stata già eseguita o che l'inefficacia non sia stata espressamente richiesta dalla parte interessata.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8906 del 11/04/2013
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Procedimenti cautelari - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.12103 del 16/07/2012Sequestro - Estinzione del processo di merito - Conseguente inefficacia del provvedimento cautelare e ripristino della situazione precedente - Condizioni - Inoppugnabilità della declaratoria di intervenuta estinzione - Necessità - Esclusione.
La misura cautelare del sequestro perde la sua efficacia in conseguenza della dichiarazione di estinzione del correlato giudizio di merito, senza che a tal fine sia necessario che la pronunzia sia divenuta inoppugnabile, dovendosi, pertanto, assumere la stessa a presupposto dei provvedimenti ripristinatori previsti dall'art. 669-novies, secondo comma, cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.12103 del 16/07/2012
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procedimenti cautelari - in genere – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 12103 del 16/07/2012Sequestro - Estinzione del processo di merito - Conseguente inefficacia del provvedimento cautelare e ripristino della situazione precedente - Condizioni - Inoppugnabilità della declaratoria di intervenuta estinzione - Necessità - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 12103 del 16/07/2012
La misura cautelare del sequestro perde la sua efficacia in conseguenza della dichiarazione di estinzione del correlato giudizio di merito, senza che a tal fine sia necessario che la pronunzia sia divenuta inoppugnabile, dovendosi, pertanto, assumere la stessa a presupposto dei provvedimenti ripristinatori previsti dall'art. 669-novies, secondo comma, cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 12103 del 16/07/2012
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Procedimenti cautelari - provvedimenti d'urgenza - procedimento – Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 2505 del 03/02/2010Competenza - Mancata contestazione in sede cautelare - Conseguenze - Consolidamento della competenza anche ai fini del giudizio di merito - Esclusione - Fondamento.
L'omessa rilevazione dell'incompetenza (derogabile od inderogabile) da parte del giudice o l'omessa proposizione della relativa eccezione ad opera delle parti nel procedimento cautelare "ante causam" non determina il definitivo consolidamento della competenza in capo all'ufficio adìto anche ai fini del successivo giudizio di merito, non operando nel giudizio cautelare il regime delle preclusioni relativo alle eccezioni e al rilievo d'ufficio dell'incompetenza, stabilito dall'art. 38 cod. proc. civ., in quanto applicabile esclusivamente al giudizio a cognizione piena. Ne consegue che il giudizio proposto ai sensi degli artt. 669-octies e novies cod. proc. civ., all'esito della fase cautelare "ante causam", può essere validamente instaurato davanti al giudice competente, ancorché diverso da quello della cautela.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 2505 del 03/02/2010
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procedimenti cautelari - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 26834 del 07/11/2008Estinzione del processo di merito - Conseguente inefficacia del provvedimento cautelare - Condizioni - Accertamento definitivo dell'intervenuta estinzione - Necessità - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 26834 del 07/11/2008
Ai fini della dichiarazione di inefficacia del provvedimento cautelare, ai sensi dell'art. 669 "novies" cod. proc. civ., la dichiarazione di estinzione del giudizio di merito successivamente iniziato deve essere munita del carattere della irrevocabilità, potendo mancare detto carattere, solo per le sentenze di merito che dichiarino inesistente il diritto a cautela del quale era stato adottato il provvedimento di cui si chiede la dichiarazione d'inefficacia.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 26834 del 07/11/2008
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impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - ordinanze - Provvedimento del giudice monocratico emesso "ante causam" ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ. - Reclamo - Ordinanza di rigetto da parte dgiurisdizione civile - regolamento di giurisdizione - preventivo - Procedimenti ex art. 700 cod. proc. civ. - Provvedimento concesso "ante causam" - Mancato inizio del giudizio di merito - Inammissibilità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 27187 del 28/12/2007
Anche nel sistema processuale delineatosi, in tema di procedimenti cautelari, a seguito delle modifiche di cui all'art. 2, comma 3, lettera e - bis, del d.l. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, nella legge n. 80 del 2005, contro i provvedimenti urgenti anticipatori degli effetti della sentenza di merito, emessi "ante causam" ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., non è proponibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., in quanto detti provvedimenti sono privi di stabilità e inidonei al giudicato, ancorché nessuna delle parti del procedimento cautelare abbia interesse ad iniziare l'azione di merito; tale ricorso non può valutarsi, benché il ricorrente lo richieda, neppure come istanza di regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi dell'art. 41 cod. proc. civ., da qualificare anch'essa inammissibile finché l'istante non abbia iniziato il giudizio di merito per il quale sorge l'oggetto del procedimento, unitamente all'interesse concreto e attuale a conoscere il giudice dinanzi al quale lo stesso deve eventualmente proseguire.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 27187 del 28/12/2007
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procedimenti cautelari - sequestro - procedimento - concessione - termine d'efficacia – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 17778 del 21/08/2007Ricorso introduttivo del giudizio di merito - Nullità - Conseguenze - Perdita di efficacia del provvedimento cautelare nel regime anteriore all'introduzione dell'art. 669 "octies" comma sesto e settimo cod. proci. civ. - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 17778 del 21/08/2007
Il provvedimento cautelare (nella specie un sequestro conservativo) non perde efficacia nel caso in cui il successivo giudizio di merito sia definito da una sentenza che dichiari nullo il ricorso, essendo prevista la caducazione del provvedimento nelle sole ipotesi tassative di cui all'art. 669 "novies" cod. proc. civ. (che nella specie trova applicazione nel sistema di efficacia dei provvedimenti cautelari anteriore all'introduzione dell'art. 669 "octies" comma sesto e settimo cod. proc. civ.). (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non equiparabile alle previsioni legali della estinzione del processo, ovvero alla mancata introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio, il caso della definizione in rito del giudizio di merito per nullità del ricorso introduttivo).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 17778 del 21/08/2007
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procedimenti cautelari - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 5316 del 10/03/2005Procedimento possessorio - Provvedimento cautelare emesso "ante causam" - Procedimento di merito ex artt. 669 - Octies e 669 - Novies cod. proc. civ. - Domanda di emissione di altro provvedimento cautelare - Rigetto fondato sul rilievo della non attinenza alla modifica o alla revoca ex art. 669 - Decies cod. proc. civ. ovvero alle modalità di esecuzione del provvedimento cautelare già concesso - Impugnazione - Con regolamento di competenza - Configurabilità - Esclusione - Reclamo - Fondamento - Ammissibilità. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 5316 del 10/03/2005
In caso di giudizio instaurato ai sensi degli artt. 669 - octies e 669 - novies cod. proc. civ. a seguito della concessione di provvedimento cautelare "ante causam", il provvedimento di rigetto della domanda di emissione di altro provvedimento cautelare da parte del giudice di merito, fondato sul rilievo che essa non attiene alla modifica o alla revoca ex art. 669 - decies cod. proc. civ. ovvero alle modalità di esecuzione ai sensi dell'art. 669 - duodecies cod. proc. civ. di quello già concesso, esulando dalla materia oggetto del giudizio di merito, è impugnabile con reclamo e non già mediante regolamento di competenza, ponendo una questione di procedura e non di competenza (sulla base di tale principio la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di regolamento di competenza).
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 5316 del 10/03/2005
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