Codice di procedura civile Libro primo: disposizioni generali titolo VI: degli atti processuali capo I: delle forme degli atti e dei provvedimenti sezione I: degli atti in generale sezione II: delle udienze - 130. (redazione del processo verbale)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 130. (Redazione del processo verbale)
1. Il cancelliere redige il processo verbale di udienza sotto la direzione del giudice.
2. Il processo verbale è sottoscritto da chi presiede l'udienza e dal cancelliere; di esso non si da' lettura, salvo espressa istanza di parte.
Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello