Codice di procedura civile Libro Terzo del processo di esecuzione titolo II: dell'espropriazione forzata capo I: dell'espropriazione forzata in generale capo II: dell'espropriazione mobiliare presso il debitore capo III: dell'espropriazione presso terzi capo IV: dell'espropriazione immobiliare capo V: dell'espropriazione di beni indivisi - 599. (pignoramento)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 599. (Pignoramento)
1. Possono essere pignorati i beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore.
2. In tal caso del pignoramento è notificato avviso, a cura del creditore pignorante, anche agli altri comproprietari, ai quali è fatto divieto di lasciare separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine di giudice.
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