Codice di procedura civile Libro Terzo del processo di esecuzione titolo II: dell'espropriazione forzata capo I: dell'espropriazione forzata in generale capo II: dell'espropriazione mobiliare presso il debitore capo III: dell'espropriazione presso terzi capo IV: dell'espropriazione immobiliare sezione I: del pignoramento sezione II: dell'intervento dei creditori sezione iii: della vendita e della assegnazione sezione IV: dell'amministrazione giudiziaria sezione V: della distribuzione della somma ricavata - 598. (approvazione del progetto)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 598. (Approvazione del progetto)
Se il progetto è approvato o si raggiunge l'accordo tra tutte le parti, se ne dà atto nel processo verbale e il giudice dell'esecuzione o il professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis (1) ordina il pagamento delle singole quote, altrimenti si applica la disposizione dell'articolo 512.
la giurisprudenza
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