Codice di procedura civile libro terzo del processo di esecuzione titolo II: dell'espropriazione forzata capo I: dell'espropriazione forzata in generale capo II: dell'espropriazione mobiliare presso il debitore capo III: dell'espropriazione presso terzi capo IV: dell'espropriazione immobiliare sezione I: del pignoramento sezione II: dell'intervento dei creditori sezione III: della vendita e della assegnazione § 1: disposizioni generali § 2: vendita senza incanto - 590. (1) (provvedimento di assegnazione)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 590.1 Provvedimento di assegnazione
I. Se la vendita [...] non ha luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di assegnazione, il giudice provvede su di esse fissando il termine entro il quale l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio.
II. Avvenuto il versamento, il giudice pronuncia il decreto di trasferimento a norma dell'articolo 586.
modifiche - note
COMMENTI
(1) Comma così modificato dall’art. 13, comma 1, lett. aa), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132, che ha soppresso le parole: "all'incanto". Per l’applicazione di tale disposizione, vedi l’art. 23, comma 9 del medesimo D.L. 27 giugno 2015, n. 83. Le modifiche si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 27 giugno 2015 di entrata in vigore del citato decreto. Quando è già stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni di cui al presente decreto si applicano quando il giudice o il professionista delegato dispone una nuova vendita.
articolo previgente
PRECEDENTE FORMULAZIONE
Art. 590. (Provvedimento di assegnazione)
1. Se la vendita all'incanto non ha luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di assegnazione, il giudice provvede su di esse fissando il termine entro il quale l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio.
2. Avvenuto il versamento, il giudice pronuncia il decreto di trasferimento a norma dell'articolo 586.
---
(1) Articolo così modificato dal D.L. n. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
Il testo precedente recitava:
"Art. 590. (Provvedimento di assegnazione)
Decorsi dieci giorni da quello dell'incanto andato deserto, il giudice dell'esecuzione dispone l'audizione delle parti e dei creditori iscritti non intervenuti.
All'udienza il giudice, se vi sono domande di assegnazione, provvede su di esse, fissando il termine entro il quale l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio.
Avvenuto il versamento, il giudice pronuncia il decreto di trasferimento a norma dell'art. 586."
Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello