Codice di procedura civile Libro Terzo del processo di esecuzione titolo II: dell'espropriazione forzata capo I: dell'espropriazione forzata in generale capo II: dell'espropriazione mobiliare presso il debitore capo III: dell'espropriazione presso terzi capo IV: dell'espropriazione immobiliare sezione I: del pignoramento sezione II: dell'intervento dei creditori sezione iii: della vendita e della assegnazione § 1: disposizioni generali § 2: vendita senza incanto - 588. (1) (termine per l'istanza di assegnazione)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 588.Termine per l'istanza di assegnazione
I. Ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data dell'udienza fissata per la vendita, può presentare istanza di assegnazione per sé o a favore di un terzo, a norma dell'articolo 589 per il caso in cui la vendita [...] non abbia luogo [...]
modifiche - note
COMMENTI
Decreto -legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione, convertito in legge n. 119/2016, con modificazioni
f) all'articolo 588, dopo le parole «istanza di assegnazione» sono aggiunte le seguenti: «, per sé o a favore di un terzo,»;
3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e l), si applicano ai procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione iniziati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
articolo previgente
PRECEDENTE FORMULAZIONE
Art. 588.Termine per l'istanza di assegnazione
I. Ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data dell'udienza fissata per la vendita, può presentare istanza di assegnazione a norma dell'articolo 589 per il caso in cui la vendita [...] non abbia luogo [...].
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(1) Comma così modificato dall’art. 13, comma 1, lett. v), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132, che ha sostituito le parole: "dell'incanto" con le seguenti: "dell'udienza fissata per la vendita" ed ha soppresso le parole: "all'incanto" e "per mancanza di offerte". Per l’applicazione di tale disposizione, vedi l’art. 23, comma 9 del medesimo D.L. 27 giugno 2015, n. 83. Le modifiche si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 27 giugno 2015 di entrata in vigore del citato decreto. Quando è già stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni di cui al presente decreto si applicano quando il giudice o il professionista delegato dispone una nuova vendita.
precedente formulazione
Precedente formulazione
Art. 588. (Termine per l'istanza di assegnazione)
Ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data dell'incanto, può presentare istanza di assegnazione a norma dell'articolo 589 per il caso in cui la vendita all'incanto non abbia luogo per mancanza di offerte.
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(1) Articolo così modificato dal D.L. n. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
Il testo precedente recitava:
"Art. 588. (Esito negativo dell'incanto)
Se la vendita all'incanto non ha luogo per mancanza di offerte, ogni creditore nel termine di dieci giorni puo` fare istanza di assegnazione a norma dell'articolo seguente."
la giurisprudenza
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