Codice di procedura civile Libro Terzo del processo di esecuzione titolo II: dell'espropriazione forzata capo I: dell'espropriazione forzata in generale capo II: dell'espropriazione mobiliare presso il debitore capo III: dell'espropriazione presso terzi capo IV: dell'espropriazione immobiliare sezione I: del pignoramento sezione II: dell'intervento dei creditori sezione III: della vendita e della assegnazione § 1: disposizioni generali - 568. (determinazione del valore dell'immobile)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 568.Determinazione del valore dell'immobile (1)
I. Agli effetti dell'espropriazione il valore dell'immobile è determinato dal giudice avuto riguardo al valore di mercato sulla base degli elementi forniti dalle parti e dall'esperto nominato ai sensi dell'articolo 569, primo comma.
II. Nella determinazione del valore di mercato l'esperto procede al calcolo della superficie dell'immobile, specificando quella commerciale, del valore per metro quadro e del valore complessivo, esponendo analiticamente gli adeguamenti e le correzioni della stima, ivi compresa la riduzione del valore di mercato praticata per l'assenza della garanzia per vizi del bene venduto, e precisando tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato d'uso e di manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli e gli oneri giuridici non eliminabili nel corso del procedimento esecutivo, nonché per le eventuali spese condominiali insolute.
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